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Ambiente & Sicurezza2020-10-20T22:29:18+02:00

AMBIENTE & SICUREZZA

Approfondimenti

AITAL INFORMA IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA, RISPONDE ALLE DOMANDE E PRESENTA LE ESPERIENZE DEI SOCI

Nel mese di maggio del 2020, dato il particolare momento di emergenza sanitaria per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, abbiamo ravvisato la necessità dei nostri Associati di avere un confronto e trovare indicazioni sia generiche, sull’attuazione delle disposizione di Legge, sia più specifiche e riferite alle singole realtà operative.
In questa nuova sezione del sito, anche grazie alla collaborazione di SGI, troverete le risposte ai più frequenti interrogativi che arrivano alla nostra Segreteria in materia di Ambiente e Sicurezza.

INFORMAZIONI

RENTRi in vigore dal 15 giugno 20232023-06-07T12:18:51+02:00

E’ stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59, regolamento recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il Regolamento contiene 24 articoli: dopo le Disposizioni generali con il rimando alle definizioni della parte IV del D.Lgs. n.152/2006 (Testo unico ambiente – TUA) regola

  • al Titolo II il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed il formulario di identificazione (art.3-9);
  • al Titolo III il RENTRI (art. 10-22).

Inoltre, nei tre allegati sono presenti

  • ALLEGATO I – REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
  • ALLEGATO II – FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
  • ALLEGATO III – CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA

Il Regolamento, che entrerà in vigore il 15 giugno 2023, disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;
  • le modalita’ per la condivisione dei dati con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonche’ le modalita’ di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRi;
  • le modalita’ di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • le modalita’ di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo;
  • le modalita’ per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonche’ le responsabilita’ da attribuire all’intermediario.

I soggetti obbligati si iscriveranno al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende. Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.

I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Come previsto dall’art. 21 del Decreto, le modalità operative del sistema saranno definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE.

AITAL, 05/06/2023

Emergenza Coronavirus: Smart Working prorogato fino al 30 giugno 2023 solo per il settore privato2023-06-07T11:43:46+02:00

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge 24 febbraio 2023, n. 14) prevede il riconoscimento del diritto allo smart working fino al 30 giugno 2023 sia ai lavoratori fragili (D.M. 4 febbraio 2022) che ai genitori di almeno un figlio minore di 14 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore).

Per i dipendenti pubblici, invece, lo smart working è riservato soltanto in caso di riconosciuta fragilità.

Tutti i datori di lavoro che decidono di adottare la modalità di lavoro agile devono stipulare in modalità ordinaria un accordo individuale con il lavoratore e conservarlo per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

AITAL, 10/03/2022

Nuovo decreto sulle acque potabili2023-03-10T15:32:31+01:00

Pubblicato il 6 marzo sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Entrerà in vigore il 21 marzo p.v.
Il Dlgs 18/2023 aggiorna la disciplina sulle acque potabili e abroga il DLgs 31/2001, rivede i parametri e i valori di rilevanza sanitaria delle acque e stabilisce i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano, per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi impiegati nel loro trattamento.
In particolare, l’art. 10 del decreto in parola, stabilisce che nelle more dell’adozione e della relativa applicazione degli atti di esecuzione che la Commissione europea prevede di adottare per stabilire requisiti minimi armonizzati, per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
I Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano sono stabiliti all’art.11 del nuovo decreto e all’Allegato IX.

AITAL, 10/03/2023

Linee guida SNPA: chiarimenti sulla classificazione dei rifiuti2023-03-10T15:40:41+01:00

Il MiTe, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Circolare n. 128108 del 17/10/2022, ha pubblicato importati chiarimenti in merito all’applicazione delle linee-guida SNPA sulla classificazione rifiuti, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 09.08.2021.

Le linee guida SNPA sono uno strumento utile per l’individuazione del corretto codice CER e delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, fermo restando altre normative specifiche sul conferimento rifiuti ed essendo chiaramente citate dal D.Lgs.152/06, hanno stessa forza di legge del decreto stesso (sentenza della Corte Istituzionale 11 giugno 2014).

L’obiettivo delle linee guida è l’applicazione di una procedura in cui sia evidente il motivo per cui siano state fatte determinate scelte e, nel caso di eventuale pericolosità, sia chiarito il motivo che ha portato a ricercare specifiche sostanze.

Nelle linee guida viene richiamata la redazione di una relazione tecnica a supporto della classificazione di rifiuto adottata. Questa documentazione non è obbligatoria e non deve riferirsi per forza a quello presentato a titolo esemplificativo, nelle linee guida, ma deve però riportarne i contenuti.

E’ fondamentale che la classificazione sia accompagnata da una documentazione completa ed esauriente, che renda chiaro il processo decisionale adottato dal produttore, comprese le modalità di campionamento effettuate ma non vincolante la forma nella quale le informazioni sono riportate.

In merito ai rapporti con le norme “Seveso”, viene evidenziato che i criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti non sono del tutto sovrapponibili alle norme CLP per la classificazione delle sostanze pericolose, in quanto non esiste una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso. Pertanto, la valutazione deve essere effettuata caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative.

AITAL, 25/01/2023

Emergenza Coronavirus: aggiornamento modalità gestione dei contatti stretti2023-01-31T10:54:49+01:00

Il Ministero della Salute, considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, con la circolare n. 51961 del 31 dicembre 2022, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Casi confermati

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare.
  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora sia effettuato un test antigenico o molecolare, presso struttura sanitaria/farmacia, che risulti negativo.
  • Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
  • Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Cina nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.
E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Contatti stretti di caso COVID 19

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2. Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

AITAL, 25/01/2023

Emergenza Coronavirus: Smart Working dal 1° gennaio 20232023-01-31T11:07:39+01:00

La legge di bilancio proroga lo smart working soltanto per i lavoratori fragili, fino al 31 marzo 2023.
La generalità dei lavoratori dal 1° gennaio 2023 per accedere allo smart working dovrà procedere con la contrattazione individuale direttamente con l’azienda e i lavoratori con figli al di sotto dei 14 anni di età godranno di un’eventuale priorità, come previsto dal D.Lgs. n. 105/2022, con altre particolari categorie di lavoratori.
Infatti, fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la modalità di lavoro in smart working anche assegnando loro diversa mansione, compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, come definito dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione dello stipendio.

Nota: Per lavoratori fragili si intendono quei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 4 febbraio 2022, che ha individuato le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità:

AITAL, 25/01/2023

Misure governative Italia su caro energia – tabella di sintesi2022-08-02T13:02:04+02:00
DL 80/2022 Abrogato dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 Annullamento oneri di sistema energia elettrica per tutte le utenze per il III trimestre 2022.
Riduzione dell’IVA al 5% e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022 negli usi civili e industriali.
Misure per incrementare lo stoccaggio di gas naturale.
DL 50/2022 (DL Aiuti) Convertito in Legge 15 luglio 2022 n. 91 Credito di imposta per acquisto di gas naturale per il I trime. 2022 per imprese gasivore al 10%.
Incremento del credito di imposta per imprese gasivore per il II trimestre 2022 dal 20 al 25%.
Incremento delle aliquote di credito di imposta per le imprese non energivore e non gasivore per il II trimestre 2022, dal 20 al 25% per il gas e dal 12 al 15% per l’energia elettrica.
La legge di conversione sottopone i crediti di imposta al regime “de minimis”.
Innalzamento della percentuale del contributo extra profitti il cui prelievo passa dal 10% al 25%.
Semplificazioni per la realizzazione di nuovi impianti FER e individuazione di ulteriori aree idonee
Misure per l’incremento della capacità di rigassificazione nazionale.
DL 21/2022
(DL Taglia prezzi o
DL Energia 2)
Convertito in Legge 20 maggio 2022 n.51 Estensione dei crediti d’imposta per i consumi energetici anche alle imprese diverse da quelle energivore e gasivore.
Incremento dei crediti per le imprese energivore e gasivore (secondo il DL 17/2022): EE 25% e gas 20%.
Introduzione contributo straordinario contro il caro bollette da parte dei produttori di energia pari al 10% degli extra profitti.
DL 17/2022
(DL Sostegni quater o DL Energia 1)
Convertito in Legge 27 aprile 2022 n.34 Azzeramento oneri di sistema per energia elettrica e gas nel II trimestre 2022.
Credito di imposta per imprese energivore (20%) e gasivore (15%) sull’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel II trimestre 2022.
Misura strutturale per incrementare la produzione nazionale di gas naturale: gas release.
Misura di electricity release per rilasciare 25 TWh da FER nelle disponibilità del GSE ai clienti industriali a prezzi calmierati.
DL 4/2022
(DL Sostegni ter)
Convertito in Legge 28 marzo 2022 n. 25 Azzeramento oneri di sistema energia elettrica nel I trimestre 2022 per tutte le utenze.
Credito di imposta sull’acquisto dell’energia elettrica nel I trimestre 2022 del 20% dei costi sostenuti per le energivore elettriche.
Norma sugli extra profitti impianti FER: introduzione del meccanismo di compensazione a due vie.
DL 73/2021
(DL Sostegni bis)
Convertito in Legge 23 luglio 2021 n.106 Proroga della misura di riduzione degli oneri in bolletta per utenze con potenza inferiore a 16,5 kW.
DL 41/2021
(DL Sostegni)
Convertito in Legge 21 maggio 2021 n.69 Riduzione oneri in bolletta elettrica per utenze con potenza inferiore a 16,5 kW.

AITAL 01/08/2022

Strategia Nazionale per l’economia circolare (SEC) e Programma Nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR)2022-08-02T11:27:46+02:00

Sono stati approvati con DM n. 257 del 24/06/2022 il Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti e con DM n. 259 del 24/06/2022 la Strategia Nazionale per l’Economia Circolare in attuazione del PNRR.

Il Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti costituisce uno dei pilastri strategici e attuativi della Strategia nazionale, trattandosi di uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione e gestione dei rifiuti, preordinato a orientare le politiche pubbliche  e incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare.

La Strategia Nazionale per l’Economia Circolare è un documento all’interno del quale sono individuate le azioni, gli obiettivi e le misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare un’effettiva transizione verso un’economia di tipo circolare. Ecco alcuni degli obiettivi indicati:

  • istituzione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti in forma digitale (il RENTRI);
  • incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclo e di utilizzo di MPS;
  • riforma del sistema EPR e dei consorzi;
  • sviluppo ed aggiornamento dei regolamenti di EoW e dei CAM negli appalti pubblici.

QUI è consultabile la Nota di Aggiornamento del 6 luglio 2022 di Confindustria “PNRR – Adozione Riforme abilitanti per l’economia circolare Strategia Nazionale per l’economia circolare (SEC) e Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti (PNGR)”.

AITAL 01/08/2022

Emergenza Coronavirus: nuovo Protocollo condiviso – Nota di Confindustria2022-08-02T12:44:15+02:00

Facciamo seguito alla comunicazione della riunione tra Governo e Parti Sociali del 30 giugno 2022 per la condivisione del nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” e informiamo che  il 5 luglio 2022 Confindustria ha pubblicato una Nota di Aggiornamento a commento del nuovo Protocollo.

Le osservazioni più interessanti riguardano:

  • la caratteristica di volontarietà del Protocollo che non contiene obblighi per i datori di lavoro e i lavoratori ma una serie di raccomandazioni da applicare in considerazione dell’attuale situazione epidemiologia in peggioramento
  • la semplificazione generale apportata al testo del Protocollo rispetto a quello della versione precedentemente in vigore
  • l’approccio innovativo sul tema delicato dell’uso delle mascherine che in via generale non sono obbligatorie ma possono diventarlo, a certe condizioni, quale essenziale presidio di tutela delle persone

AITAL, 15/07/2022

Emergenza Coronavirus: Protocollo condiviso sottoscritto il 30 giugno 20222022-07-05T11:56:29+02:00

Il 30 giugno 2022, Parti Sociali, Ministero dei Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della Salute hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che rinnova i precedenti accordi alla luce dell’attuale situazione epidemiologica e fornisce linee guida per l’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio aziendali e garantire l’efficacia delle misure precauzionali adottate.

Si confermano l’obbligo di informazione e di precauzioni igieniche, il divieto di accedere con sintomi da covid, l’obbligo di sanificazione dei locali, accessi contingentati per evitare assembramenti,  il  lavoro agile come strumento di prevenzione.

Le principali novità sono le seguenti

  1. L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità) e rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di FFP2 per consentire a tutti i lavoratori l’utilizzo
  2. messa a disposizione di dispositivi FFP2 da parte del datore di lavoro per i lavoratori
  3. decisione del medico competente su gruppi di lavoratori eventualmente obbligati (con particolare attenzione ai lavoratori fragili
  4. creazione di comitati aziendali che verifichino l’applicazione delle misure.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi e sarà valido fino al 31 ottobre 2022, salvo eventuali revisioni.

AITAL, 04/07/2022

Emergenza Coronavirus: nei luoghi di lavoro confermato il Protocollo condiviso e mascherine fino al 30 giugno2022-05-06T14:39:26+02:00

Il 4 maggio 2022, Sindacati e Ministeri dei Lavoro e dello Sviluppo Economico si sono riuniti per definire le regole anti-Covid19 nei luoghi di lavoro, vista la persistenza delle esigenze di contrasto alla diffusione del virus oltre la cessazione dello stato di emergenza.

L’incontro ha confermato la validità del Protocollo del 6 aprile 2021 per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, nella sua interezza, prevedendo fino al 30 giugno, l’obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore negli ambienti di lavoro condivisi.

Sarà fissato un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.

AITAL, 06/05/2022

Emergenza Coronavirus: disposizioni a partire dal 1° maggio 20222022-05-10T15:20:55+02:00

A partire dal 1° maggio 2022 decade l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 base (green pass base) per l’accesso ai luoghi di lavoro, l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale, l’accesso a servizi di ristorazione, al banco o al tavolo al chiuso, corsi di formazione pubblici e privati, partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi all’aperto, ai mezzi di trasporto e l’obbligo di green pass rafforzato per convegni e congressi. I datori di lavoro non potranno quindi continuare a richiedere – né ai propri lavoratori, né a esterni che accedono ai locali aziendali – la certificazione verde.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza il 28 aprile ha firmato l’Ordinanza “Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con cui si prorogano al 31 maggio le disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri.

Una seconda Ordinanza, nella stessa data, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” ribadisce l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 solo per:
• l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto pubblici;
• gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

La stessa Ordinanza specifica altresì l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai soli lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Precisa inoltre che è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

La Nota di Aggiornamento del 30 aprile 2022 di Confindustria, visto l’andamento dell’epidemia, la particolare diffusività della variante Omicron, il venir meno delle verifiche all’ingresso del green pass, la perdurante responsabilizzazione del datore di lavoro in caso di infezione da COVID-19 e il riferimento dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 al rispetto del Protocollo di sicurezza anticontagio, ribadisce l’opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Ciò, infatti, consente ai datori di lavoro di continuare ad esigere dai propri lavoratori e da tutti coloro che accedono ai locali aziendali l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in attesa di eventuali diverse disposizioni che saranno concordate nell’incontro del prossimo 4 maggio tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le parti sociali relativo al suddetto Protocollo condiviso.

AITAL, 02/05/2022

Sperimentazione R.E.N.T.Ri – Pubblicazione FAQ2022-03-31T15:15:57+02:00

Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) avvalendosi del supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali. Durante la sperimentazione, avviata a luglio e attualmente in corso, l’Albo ha tenuto una serie di webinar con tutte le associazioni di settore al fine di mostrare le funzionalità oggetto di sperimentazione del prototipo e invitare gli utenti a partecipare attivamente.

Sono on line le risposte alle le domande frequenti poste da imprese e associazioni.

AITAL 31/04/2022

Emergenza Coronavirus: fine stato d’emergenza e nuove disposizioni2022-03-30T08:59:29+02:00

Il Decreto Legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore.

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.
Il provvedimento stabilisce, inoltre, la possibilità di adozione di protocolli e linee guida specifici con ordinanza del Ministro della Salute, l’istituzione temporanea di un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022, la fine del sistema delle zone colorate, il ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile della capienza degli impianti sportivi.

Per quanto riguarda le attività produttive, le principali misure per datori di lavoro e lavoratori sono le seguenti:
    Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile. L’obbligo del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro decadrà dal 1° maggio.
Proroga fino al 30 aprile 2022 l’applicazione della disposizione che prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore non in possesso del Green pass, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022 , senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Inoltre, fino al 30 aprile 2022, permane l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale
     Mascherine
Resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private ma dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche.
     Smartworking
Proroga fino al 30 giugno della procedura semplificata ovvero la possibilità per le aziende di ricorrere al lavoro agile senza accordo individuale tra datore e lavoratore.
Quarantene e isolamento
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).
La cessazione del regime di isolamento coinciderà con la trasmissione del referto con esito negativo del test antigenico o molecolare.

In generale, permane l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno per:

  • il personale scolastico, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale;
  • gli over 50, con sanzione di 100 euro per potenziali inadempienti.

Obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per il personale del comparto sanitario.

Dal 1 aprile non sarà più necessario esibire il Green Pass rafforzato, per l’accesso a bar e ristoranti all’aperto. Il Green Pass rafforzato sarà ancora richiesto esclusivamente in occasione di feste o eventi che possano causare assembramenti. Dal 1 al 30 aprile, invece, in caso di bar e ristoranti al chiuso è necessario mostrare ancora il Green Pass base.

Per viaggiare a bordo di un autobus, tram o metropolitana dal 1 aprile basterà esibire il Green Pass base indossando la mascherina Ffp2. Stesse regole anche per viaggiare a bordo di una nave, aereo, e treni.

AITAL, 29/03/2022

Emergenza Coronavirus: verifica Green Pass lavoratori over-50 – Nota di Confindustria2022-02-16T09:51:07+01:00

Dal 15 febbraio, per i lavoratori ultracinquantenni, è entrato in vigore l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro.
La Nota di Aggiornamento di Confindustria “Obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni: alcuni aggiornamenti” del 14 febbraio 2022 affronta alcune questioni rilevanti ai fini della organizzazione dei controlli, in particolare in merito alla decorrenza dell’obbligo nei confronti dei lavoratori che conseguiranno il 50° anno di età entro il 15 giugno 2022, al sistema e agli strumenti di controllo.

AITAL, 16/02/2022

Emergenza Coronavirus: Certificazione verde COVID-19 (FAQ Presidenza del Consiglio dei Ministri al 10/01/2022)2022-01-10T14:45:59+01:00

Certificazione verde COVID-19 – Green Pass:

  • GREEN PASS: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
  • GREEN PASS RAFFORZATO (SUPER GREEN PASS): i intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
  • GREEN PASS BOOSTER (MEGA GREEN PASS) (solo per accesso alle RSA): si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Tutte le altre FAQ QUI.

AITAL, 10/01/2022

Emergenza Coronavirus: Norme sulla quarantena (FAQ Presidenza del Consiglio dei Ministri al 10/01/2022)2022-01-10T14:29:32+01:00

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
  • alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

AITAL, 10/01/2022
Emergenza Coronavirus: Uso delle mascherine (FAQ Presidenza del Consiglio dei Ministri al 10/01/2022)2022-01-10T14:20:57+01:00

L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

L’obbligo non è comunque previsto per:

  • bambini sotto i 6 anni di età;
  • persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  • operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

  • mentre si effettua l’attività sportiva;
  • mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  • quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto;
  • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

AITAL, 10/01/2022
Emergenza Coronavirus: Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 – Obbligo vaccinale per gli over-502022-01-11T11:34:01+01:00

Il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato sulla G.U. n. 5 del 07/01/2022, ha introdotto l’OBBLIGO VACCINALE, a partire dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, per tutti i cittadini con almeno 50 anni di età (l’obbligo si applica anche ai cittadini che compiono 50 anni entro il 15 giugno 2022).

L’inosservanza dell’obbligo vaccinale, che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 €, si configura per i:

  1. soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
  3. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (durata pari a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022).

A partire dal 15 febbraio 2022, i soggetti interessati dal nuovo obbligo vaccinale devono “POSSEDERE ED ESIBIRE SU RICHIESTA” la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto “GREEN PASS”) RAFFORZATA, ovvero ottenuta a seguito di vaccinazione o guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro in cui effettuano la loro prestazione. Per i lavoratori con meno di 50 anni, rimane in vigore l’obbligo di “GREEN PASS BASE”, quello ottenuto anche con tampone, per accedere ai luoghi di lavoro.

AITAL, 10/01/2022

Emergenza Coronavirus: Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 229 – green pass rafforzato2022-01-11T09:19:42+01:00

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

     Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

QUI la tabella aggiornata al 09/01/2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”.

     Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

     Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

AITAL, 10/01/2022

Emergenza Coronavirus: Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 – proroga stato d’emergenza2022-01-11T17:35:20+01:00

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (entrata in vigore del provvedimento 25/12/2021) che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da COVID-19.

Di seguito una sintesi delle disposizioni introdotte.

MISURE IN VIGORE DAL 25 DICEMBRE 2021

– MASCHERINE
Fino al 31.01.2022 obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

– RISTORANTI E LOCALI AL CHIUSO
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass Rafforzato per il consumo di alimenti e bevande anche al banco, al chiuso.
– EVENTI E FESTE ALL’APERTO
Fino al 31.01.2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto.
– DISCOTECHE E SALE DA BALLO
Fino al 31.01.2022 sono sospese le attività che si svolgono in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

MISURE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022

– ESTENSIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO
Fino alla cessazione dello stato di emergenza viene esteso l’obbligo di Green Pass rafforzato a:

  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • Parchi tematici e di divertimento;
  • Al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

– CORSI DI FORMAZIONE
Fino alla cessazione dello stato di emergenza per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto green pass “base”.

MISURE IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2022

– GREEN PASS
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.
Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

AITAL, 10/01/2022

Emergenza Coronavirus: Aggiornamento delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 2 dicembre 20212022-01-10T13:36:20+01:00

Gli indirizzi delle Regioni sono stati integrati con alcuni nuovi elementi. Il documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio (norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento, contact tracing), conferma gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, ricorda che associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi possono redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio eventualmente più restrittivi, conferma che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo, e per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

Le linee guida Covid riguardano i seguenti settori di attività:

  • Ristorazione e cerimonie
  • Attività turistiche e ricettive
  • Cinema e spettacoli dal vivo
  • Piscine termali e centri benessere
  • Servizi alla persona
  • Commercio
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • Parchi tematici e di divertimento
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • Convegni e congressi
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Sagre e fiere locali
  • Corsi di formazione
  • Sale da ballo e discoteche.

Vi invitiamo alla lettura delle linee guida aggiornate a dicembre 2021 disponibili QUI

AITAL, 14/12/2021

Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato2021-12-17T17:46:55+01:00

Il 7 dicembre 2021, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato raggiunto un accordo con le Parti sociali per il primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato.

I punti chiave del Protocollo sono:

Adesione volontaria – L’adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. Inoltre, l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Accordo individuale – Si prevede la sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore come definito dagli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Tale accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le seguenti linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo:
a) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
e) gli strumenti di lavoro;
f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Disconnessione – L’attività lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
La prestazione in smart working può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; a tal fine, devono essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Nei casi di assenza c.d. legittima (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.
Il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge (a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992); invece, non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Luogo e strumenti di lavoro – Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza e possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.

Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali – In tema di salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonché il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.
Peraltro, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.

Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili – Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva.
Le Parti sociali promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, anche per favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.
Inoltre, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.

Formazione – Per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. Tali percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in smart working.

AITAL, 14/12/2021

Riduzione dei premi INAIL per aziende certificate ISO 450012021-12-16T13:58:46+01:00

L’INAIL concede riduzioni del premio assicurativo alle aziende che hanno adottato o mantenuto nel 2021 un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001:2018 e che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Per accedere alla riduzione, entro il 28 febbraio 2022 l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presentare l’apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
L’azienda deve indicare, sul modulo di domanda, gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che ha attuato nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Nel Modello OT24 gli interventi si presentano nelle seguenti sezioni:
A – Interventi di carattere generale
B – Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
C – Interventi trasversali
D – Interventi settoriali generali
E – Interventi settoriali

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

AITAL, 14/12/2021

Sicurezza antincendio e gestione emergenze: modifiche alla normativa2021-12-16T12:49:07+01:00

Sono stati recentemente emanati tre Decreti Ministeriali in materia di sicurezza antincendio, attuativi dell’art. 46 del c.d. “Testo unico sicurezza”, D.Lgs 81/2008. Una volta in vigore, i tre decreti sostituiranno definitivamente il DM 10/03/1998, tuttora vigente.
Si tratta in particolare di:

Il cosiddetto “decreto CONTROLLI” stabilisce nuove modalità di qualifica dei manutentori degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio, introducendo la figura del “tecnico manutentore qualificato” ed il percorso formativo necessario alla abilitazione ed al mantenimento di tale qualifica.
Sarà pertanto necessario, nella fase di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle aziende esterne, a cui si intendono affidare i servizi di manutenzione su impianti e attrezzature antincendio, accertarsi del possesso dei nuovi requisiti di qualifica.
È inoltre previsto, come già avviene oggi per i soli estintori portatili, che le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio vengano sorvegliati con regolarità da lavoratori adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo. Il decreto prevede un elenco non esaustivo di tali presidi da sorvegliare, che comprende, oltre ai vari sistemi di spegnimento incendi, anche le porte resistenti al fuoco, gli impianti di rilevazione ed allarme incendi, gli allarmi vocali di emergenza (EVAC), gli evacuatori di fumo e calore, ecc. Dovrà essere fornita evidenza documentata di tali controlli.

Il cosiddetto “decreto GSA (Gestione Sicurezza Antincendio)” ridefinisce, con alcune modifiche, i contenuti minimi del piano di emergenza, estendendone inoltre l’obbligo di redazione per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla possibile presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati; resta invariato l’obbligo per attività con almeno 10 lavoratori e/o soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.
Le novità principali sui contenuti sono legate principalmente a: obbligo di inclusione planimetrie di emergenza; attenzione particolare a persone con esigenze speciali in caso di incendio (es.: ridotte capacità sensoriali e/o motorie).
Per le attività non soggette ad obbligo di piano di emergenza, è comunque necessario adottare misure organizzative, ad esempio sotto forma di planimetrie ed indicazioni schematiche di comportamento in caso di emergenza.
Il medesimo decreto aggiorna inoltre i contenuti della informazione e della formazione sul rischio di incendio dovuta a tutti i lavoratori, nonché i contenuti della formazione aggiuntiva da erogare agli addetti della squadra di emergenza, ridefiniti “addetti ai servizi antincendio” (ASA).
Sono infine introdotti requisiti per i docenti dei corsi antincendio, differenziati per parte teorica e parte pratica.

Il “decreto MINI-CODICE” infine definisce le modalità per condurre la valutazione del rischio incendio, che è parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendale e deve essere coerente con la valutazione del rischio esplosione.
Nell’Allegato I al decreto, sono specificate le misure antincendio da adottare in fase di progettazione, realizzazione ed esercizio, per i luoghi di lavoro definiti a basso rischio di incendio, ovvero quelli che rispettano tutte le seguenti condizioni: non soggetti a controlli dei VV.F, senza regola tecnica verticale, con affollamento < 100 persone, superficie lorda < 1000 mq, piani con quote comprese tra -5 e 24 metri, basso carico di incendio, senza sostanze pericolose in quantità significative, senza lavorazioni pericolose per incendio (es.: lavori a caldo, saldatura, ecc.).
Per le restanti attività la valutazione deve essere condotta in conformità alle regole tecniche verticali pertinenti (se esistenti), oppure al codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.).

AITAL, 14/12/2021
Emergenza Coronavirus: Green Pass – DL 172, novità, chiarimenti e modalità operative2022-01-10T12:20:17+01:00

In seguito alla pubblicazione del Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172, in vigore dal 27/11/2021, il Ministro degli Interni ha inviato ai Prefetti della Repubblica, ai Commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano e al Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta la Circolare del 4 novembre 2021 che illustra le principali novità introdotte dal Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172 in vigore dal 27/11/2021 sulle quali ritiene opportuno richiamare particolare attenzione:

  1. estensione obbligo vaccinale (artt. 1 e 2)
  2. durata validità delle certificazioni verdi COVID-19 ed estensione del loro impiego (artt. 3 e 4)
  3. Istituzione della certificazione verde c.d. “rafforzata” (artt, 5 e 6)
  4. potenziamento del sistema dei controlli sul rispetto delle misure emergenziali (art. 7)

Viste le numerose novità di carattere normativo e interpretativo in materia di green pass nei luoghi di lavoro, Confindustria dunque predisposto un paio di note di aggiornamento per offrire alcuni chiarimenti di carattere operativo, anche in relazione ai profili di privacy e alla corretta distribuzione dei compiti di verifica:

  • Nota di Aggiornamento del 2 dicembre 2021: Obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro: novità, chiarimenti e modalità operative.
    Allegato A – Informativa sulla consegna del green pass al datore di lavoro e Modulo per la consegna della certificazione verde COVID-19 ai sensi e per gli effetti dell’art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021
    Allegato B – Informativa violazione art. 9-septies, commi 1, 2 e 8 DL 22 aprile 2021, n. 52 – Accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di Certificazione verde Covid-19
  • Nota di Aggiornamento del 3 dicembre 2021: DL n. 172/2021: le novità di interesse per le imprese.
    Tabella 1 – Attività limitate o sospese ai sensi della normativa vigente sulle quali è destinato
    Tabella 2 – Attività e i servizi accessibili ai possessori di Super green pass
    a incidere il nuovo DL n. 172/2021

AITAL 06/12/2021

Emergenza Coronavirus: Green Pass – novità previste dalla legge n. 165/2021 di conversione del DL n. 127/2021 e Nota di Confindustria2021-12-03T17:21:11+01:00

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 21 novembre la Legge 19 novembre 2021, n. 165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00182) (GU Serie Generale n.277 del 20-11-2021) che ha confermato l’impianto del sistema introdotto dal DL n. 127 apportando modifiche puntuali volte a semplificarne e chiarirne l’operatività.

A tal proposito Confindustria il 22 novembre ha pubblicato la Nota di aggiornamento “Green pass e accesso ai luoghi di lavoro – Le novità previste dalla legge n. 165/2021 di conversione del DL n. 127/2021” che analizza e commenta le disposizioni della suddetta legge.

Nella nota si chiarisce che la legge di conversione del DL n. 127 ha introdotto la possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio green pass e il datore di lavoro è legittimato a riceverla e a conservarla, nonché ad accedere e a utilizzare la relativa data di scadenza, al fine di esonerare, per tutta la durata, il lavoratore intestatario dai controlli continuativi/periodici. Il datore di lavoro continua a essere legittimato a richiedere ai lavoratori di comunicare preventivamente il mancato possesso di un certificato valido.

Inoltre, per i datori di lavoro delle aziende private che abbiano meno di quindici dipendenti e per i quali è prevista la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, le nuove modifiche stabiliscono che:

  • i dieci giorni, entro cui poter sostituire il lavoratore sospeso in quanto privo del green pass, debbano intendersi esclusivamente come giorni lavorativi;
  • la sostituzione non sia rinnovabile una sola volta ma più volte sempre entro il limite attuale imposto per la fine dello stato di emergenza ossia il 31 dicembre 2021.

AITAL 23/11/2021

Emergenza Coronavirus: Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori – aggiornamenti2021-10-15T09:34:17+02:00

Il DPCM 12 ottobre riporta misure per la verifica quotidiana della certificazione verde nei luoghi di lavoro, a partire dal 15 ottobre 2021, giorno in cui se ne attiverà l’obbligo. Prevede in sintesi:

  • integrazione lettura QR code nei sistemi automatici di rilevazione presenze e temperatura;
  • interazione asincrona Piattaforma NoiPA e Piattaforma nazionale-DGC;
  • interazione asincrona Portale istituzionale INPS e Piattaforma nazionale-DGC per datori di lavoro con più di 50 dipendenti;
  • per amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti interoperabilità asincrona sistemi operativi di gestione del personale e Piattaforma nazionale-DGC.

Gli allegati A, B, C che sostituiscono i precedenti del Dpcm 17 giugno 2021 e il nuovo allegato H.

Le FAQ del 12 ottobre chiariscono in sintesi quanto previsto a partire dal 15 ottobre per la gestione degli obblighi sia nel pubblico che nel privato.

Ulteriore legislazione utile:
DL 21 SETTEMBRE 2021, N. 127
DPCM 17 GIUGNO 2021
DL 23 luglio 2021, n. 105
DL 22 aprile 2021, n. 52

AITAL 14/10/2021

Emergenza Coronavirus: Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori2021-10-14T17:53:03+02:00

Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, detto Decreto Super Green Pass, è in vigore dal 22/09/2021 e prevede che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione verde Covid-19 (o green pass) sarà obbligatoria nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Dal 15 ottobre:

  • tutti i lavoratori per accedere in azienda dovranno possedere ed esibire su richiesta il green pass;
  • l’obbligo non riguarda solo i lavoratori dipendenti ma anche collaboratori e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;
  • non è previsto l’obbligo di green pass per i clienti tranne i casi in cui è già previsto (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021);
  • i datori di lavoro devono verificare il rispetto delle prescrizioni o nominare formalmente un loro delegato; da definire entro il 15 ottobre le modalità operative;
  • i lavoratori che comunicano di non avere il green pass o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti, senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e non è previsto il licenziamento;

L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra indicati (possesso certificazione) è punito con la sanzione di importo massimo sino a € 1.500,00. Analoga sanzione in capo al datore di lavoro che non provvede a definire misure organizzative adeguate al controllo del Green Pass.

Sono esonerati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

AITAL 22/09/2021

Novità sull’attestazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti2021-09-23T09:47:57+02:00

Lo scorso 31 luglio è entrata in vigore la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, che converte, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che introduce importanti novità per il D. Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale).

La nuova normativa è intervenuta riformulando il comma 5 dell’art. 188 del D.lgs. 152/2006 eliminando la previsione dell’attestazione di avvenuto smaltimento e riconducendo espressamente la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti (anche per i conferimenti finalizzati alle attività preliminari di cui sopra) ai principi generali.

Con questa modifica normativa, l’impianto intermedio che riceve i rifiuti non è più obbligato a trasmettere l’attestato di avvenuto smaltimento al produttore: non si tratta comunque di una cancellazione bensì di un rinvio, infatti è previsto che il decreto ministeriale attuativo del Registro Elettronico Nazionale dovrà definire, tra l’altro, le “modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario” (c.4 dell’art. 188-bis del D.lgs. 152/2006).

La riforma introdotta con la Legge 108/2021 ha quindi riportato la disciplina a quanto valido prima del D.lgs. 116/2020: la responsabilità del produttore di rifiuti è esclusa per tutta la durata della loro gestione ed è in capo al soggetto che li riceve per svolgere operazioni di recupero o smaltimento, anche preliminari, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4a copia del FIR entro i 3 mesi dal conferimento al trasportatore oppure  comunicato alle autorità competenti la mancata ricezione, alla scadenza dei 3 mesi (6 per i conferimenti transfrontalieri).

(fonte ecocamere)

AITAL 16/09/2021

REACH: regolamento per la compilazione delle schede di sicurezza europee2021-09-16T16:05:54+02:00

Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele.

Il Regolamento 2020/878 ha introdotto queste le novità:

  • le SDS devono includere le prescrizioni specifiche relate alle nanoforme, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
  • secondo le prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni che, nel caso delle miscele pericolose fornite per l’uso presso siti industriali, consente di indicare l’identificatore unico di formula (UFI) soltanto nella SDS;
  • l’UFI dovrà essere riportato nella SDS per determinate miscele non imballate;
  • se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
  • si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
  • integrate nella SDS (nelle sezioni 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

La data di applicazione è fissata per il 1 gennaio 2021. Tuttavia, ai sensi dell’ articolo 2 del Regolamento, le Schede di Sicurezza realizzate in accordo al Regolamento 2015/830 potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2022.

Questo periodo di transizione si applica anche alle SDS redatte o aggiornate in data successiva alla data di applicazione: di conseguenza, fino al 31 dicembre 2022 è possibile scegliere se generare le Schede di Sicurezza in accordo al Regolamento 2015/830 o utilizzare fin da subito il formato aggiornato. Al termine del periodo di transizione, tutte le Schede di Sicurezza dovranno essere realizzate in accordo al formato aggiornato.

SGI 09/09/2021
Aggiornate le linee guida sulla classificazione dei rifiuti2021-09-16T16:07:49+02:00

Aggiornate le linee guida, che devono essere usate dal produttore per la per la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi.
Il 9 agosto 2021 con decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021,il Ministero della transizione ecologica (MITE), ha approvato le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” con delibera del 18 maggio 2021 del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, in attuazione dell’art. 184, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il testo delle nuove Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti costituisce un aggiornamento delle Linee guida SNPA 2020, già approvate con Delibera n. 24/2020: a quelle è stato aggiunto -al Capitolo 3- il sotto-paragrafo “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati” per omogeneizzarne la classificazione.

L’obiettivo delle linee guida è quello di fornire modelli tecnici omogenei per assolvere la procedura di classificazione dei rifiuti:

  • individuare i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche di settore
  • illustrare un approccio metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità
  • fornire la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti
  • riportare esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individuare criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali).
SGI 09/09/2021
Emergenza Coronavirus: Varato il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 che prevede l’obbligo di Green Pass per svolgere le attività e per viaggiare2021-09-06T15:45:26+02:00

Già dal primo luglio sono entrati in vigore i certificati Covid-19 europei, anche chiamati Green pass, che permettono di spostarsi all’interno dell’Unione Europea senza l’obbligo di sottoporsi a un periodo di quarantena o a tamponi prima dell’ingresso nel paese di destinazione. Il certificato digitale Covid-19 è rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali dei 27 paesi membri dell’Ue e attesta la vaccinazione, la guarigione dal Covid, oppure la negatività dopo un tampone molecolare o antigenico.

Il governo italiano, oltre a prorogare lo stato d’emergenza nazionale al 31 dicembre 2021,  ha stabilito che dal 6 agosto sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti, anche in zona bianca:

  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • sagre e fiere, convegni e congressi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • concorsi pubblici.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata.

QUI il testo completo del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105.

AITAL 30/07/2021

Emergenza Coronavirus: Nuove disposizioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata2021-04-22T17:14:12+02:00

La circolare del Ministero della Salute del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” offre indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

A) I lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, possono essere riammessi in servizio previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e devono essere sottoposti a visita del medico competente come quella prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

B) I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

C) I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

D) Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).
Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

E) Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).
Il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e, se negativo, informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato, al fine della riammissione al lavoro.

AITAL 14/04/2021

Emergenza Coronavirus: Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, del 6 aprile 20212022-05-06T14:07:14+02:00

Trovate QUI  il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi del Ministro dellavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute e le Parti sociali.

AITAL 14/04/2021

Autorizzazione del triossido di cromo (CrO3): webinar CTACSub del 15/01/20212021-02-25T16:02:54+01:00

Cliccando sull’immagine a lato è possibile visualizzare il documento presentato durante il Webinar del consorzio CTACSub il 15 gennaio 2020, organizzato a seguito della decisione della Commissione Europea di autorizzare 5 dei 6 usi del triossido di cromo per i quali era stata presentata domanda autorizzatoria.

AITAL 18/01/2021

Emergenza Coronavirus: tutta la normativa vigente2021-01-18T16:46:54+01:00

Per un aggiornamento in tempo reale sia dal punto di vista delle attività produttive che quello personale, rimandiamo alla sezione dedicata all’emergenza sanitaria da coronavirus sito del Governo Italiano:

– Norme, circolari e ordinanze (QUI)

– FAQ sulle misure adottate dal Governo (QUI)

– Autocertificazione per gli spostamenti (QUI)

AITAL 04/01/2021

Emergenza Coronavirus: Ministero della Salute – Circolare del 12 ottobre 20202020-10-14T13:25:08+02:00

Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020
Con la presente Circolare si aggiornano le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.
AITAL 14/10/2020
Emergenza Coronavirus: Aggiornamento delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 8 ottobre 20202020-10-12T10:27:28+02:00

Sono state aggiornate nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, e in particolare le schede relative a formazione professionale e noleggio veicoli e altre attrezzature

AITAL 09/10/2020

Emergenza Coronavirus: Ministero della Salute – Circolare del 4 settembre 20202020-10-14T13:20:29+02:00

Circolare del Ministero della Salute del 4 settembre 2020
Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”, della Circolare del MInistero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazione operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettivita”.
AITAL 07/09/2020
Emergenza Coronavirus: Ministero della Salute – Ordinanza del 01/08/20202020-10-07T17:24:02+02:00

Ordinanza del Minitero della Salute del 1° agosto 2020.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La presente Ordinanza del Ministero della Salute dispone l’obbligo sull’intero territorio nazionale dell’uso di protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

AITAL 04/08/2020
Emergenza Coronavirus: Regione Lombardia – Ordinanza n. 573 del 29/06/20202020-07-15T15:44:55+02:00

L’Ordinanza di Regione Lombardia n. 573 del 29 giugno 2020, con validità dal 1° al 14 luglio 2020, tra le misure ha confermato:

  • l’obbligo di indossare anche all’aperto mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca;
  • l’obbligo da parte dei datori di lavoro di misurare la temperatura di tutti i dipendenti;
  • di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento;
  • l’obbligo per le attività di ristorazione con servizio al tavolo la rilevazione della temperatura corporea dei clienti.

E’ fortemente raccomandata per tutte le attività, la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso.

AITAL 30/06/2020
Emergenza Coronavirus: Regione Lombardia – Ordinanza n. 566 del 12/06/20202020-07-15T15:44:21+02:00

L’Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020, ha confermato fino al 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe, l’obbligo di misurazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro, in continuità con le precedenti ordinanze (n. 546 del 13 maggio, n. 555 del 29 maggio 2020).

Si riporta un estratto del testo dell’Ordinanza in materia:

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:

a) deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:

  1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
  2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
  3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.
  4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
  5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’ac¬cesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

c) È fortemente raccomandato l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid».”

L’Ordinanza inoltre, in accordo con il DPCM 11.06.2020 (QUI il testo completo) e prendendo atto del contenuto del documento “NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 – LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE” approvato in data 9 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Atto n. 20/83/CR01/COV19 – QUI il testo completo), disciplina le misure anti-contagio da applicare sul territorio regionale per le attività economiche, produttive e ricreative nuovamente consentite, quali sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e sagre.

AITAL 15/06/2020
Emergenza Coronavirus: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative2020-06-18T16:58:49+02:00

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, 9 giugno 2020.

Schede tecniche che contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

AITAL 15/06/2020
Trattamento di sanificazione mediante ozono2020-05-22T11:57:47+02:00

Ambito normativo specifico

L’ozono generato in situ a partire da ossigeno è un principio attivo ad azione “biocida” in revisione ai sensi del BPR2 come disinfettante per le superfici (PT2 e PT4) e dell’acqua potabile (PT5) e per impiego nelle torri di raffreddamento degli impianti industriali (PT11). Sebbene la valutazione non sia stata completata, è disponibile un’ampia base di dati che ne conferma l’efficacia microbicida anche sui virus (20-27).

In attesa dell’autorizzazione a livello europeo, la commercializzazione in Italia come PMC con un claim “disinfettante” non è consentita data l’impossibilità (generazione in situ – produzione fuori officina) di individuare un sito specifico da autorizzare come previsto dalla normativa nazionale. Pertanto, in questa fase, l’ozono può essere considerato un “sanitizzante”.

L’utilizzo dell’ozono è attualmente consentito a livello internazionale in campo alimentare, per i servizi igienico-sanitari di superficie e acque potabili (FDA, USDA, US-EPA, CNSA) (36,37,38,40).

Valutazione tecnico-scientifica

L’attività virucida dell’ozono si esplica rapidamente in seguito a ozonizzazione (28-30). Come per molti altri prodotti usati nella disinfezione, non esistono informazioni specifiche sull’efficacia contro il SARS COV-2. Di contro sono disponibili diversi studi che ne supportano l’efficacia virucida (Norovirus) in ambienti sanitari e non (29). Anche a basse concentrazioni, con elevata umidità, l’ozono ha una elevata azione disinfettante virucida in aria (30).

L’International Ozone Association (www.iao-pag.org) conferma l’efficacia dell’ozono per l’inattivazione di molti virus anche se non è a conoscenza di ricerche specifiche su SARS-CoV-2.

A livello industriale, l’ozono viene generato in situ mediante ozonizzatori, che devono essere adattati di volta in volta in relazione agli spazi (dimensioni, materiali coinvolti) e ai target (11,19,20,21,22,23,24,25). I generatori di ozono devono essere conformi alle direttive su bassa tensione (Direttiva 2014/35/CE), compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/CE) e Direttiva 2011/65/CE (RoHS) sulla restrizione di sostanze pericolose.

L’ozono è un gas instabile e decade spontaneamente a ossigeno (31,32,33). Il tempo necessario per il decadimento dell’ozono, dipendente da temperatura, umidità e contaminazione chimica e biologica, ed è sempre in funzione delle concentrazioni di utilizzo.

In condizioni reali il tempo di decadimento naturale necessario per rendere accessibili i locali è di almeno 2 ore. Se possibile, è preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria.

Evitare di eliminare l’ozono residuo ricorrendo alla ventilazione forzata per convogliarlo in ambiente esterno: il DL.vo 155/2010 (67) fissa valori limite e obiettivi di qualità anche per le concentrazioni nell’aria ambiente di ozono.

Sulla base della normativa CLP e REACH (34,35) i registranti hanno classificato, in regime di autoclassificazione, l’ozono come: sostanza che può provocare o aggravare un incendio; letale se inalata, provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via inalatoria, molto tossica per l’ambiente acquatico con effetti di lunga durata. Alcuni notificanti identificano l’ozono come sospetto mutageno. Le autorità competenti tedesche hanno manifestato nel 2016 a ECHA l’intenzione di proporre per l’ozono una classificazione ed etichettatura armonizzate anche come mutageno di categoria 2 e cancerogeno di categoria 21.

Il rischio ambientale, in seguito all’utilizzo di ozono per il trattamento delle superfici, appare al momento trascurabile, considerata l’elevata percentuale di ozono normalmente presente nell’atmosfera.

In conformità alle norme HACCP2 e al DL.vo 81/2008 (41), in assenza di valori adottati nel quadro normativo Italiano, gli operatori devono rispettare i TLV –TWA dell’ACGIH³ di seguito riportati, in relazione a carico di lavoro e durata cumulativa dell’esposizione:

  • TLV – TWA (8 ore), 0,05 ppm (0,1 mg/m³), lavoro pesante;
  • TLV – TWA (8 ore), 0,08 ppm (0,16 mg/m³), lavoro moderato;
  • TLV – TWA (8 ore), 0,10 ppm (0,2 mg/m³), lavoro leggero;
  • TLV – TWA (≤ 2 ore), 0,2 ppm (0,39 mg/m³), frazioni di lavoro leggero, moderato o pesante.

Considerato che a concentrazioni inferiori a 2 ppm, l’ozono ha un odore caratteristico piacevole (42), che diventa pungente e irritante a livelli superiori, e che è riconoscibile già a concentrazioni molto ridotte (0,02 e 0,05 ppm), i soggetti potenzialmente esposti sono preavvertiti rispetto al raggiungimento di concentrazioni elevate e potenzialmente dannose per la salute. L’odore non costituisce, comunque, un indice attendibile della concentrazione presente nell’aria per fenomeni di assuefazione.

Le Linee guida (43) dell’OMS per la qualità dell’aria outdoor (2005) raccomandano un limite giornaliero di 100 μg/m³ (ca. 0,05 ppm). Il National Institute for Occupational and Safety Health (NIOSH) indica per l’ozono un valore IDLH (concentrazione immediatamente pericolosa per la vita o per la salute) di 5 ppm (10 mg/m³) e livelli di concentrazione simili al valore IDLH o maggiori sono di fatto raggiunti nelle condizioni di utilizzo.

In generale, deve essere evitata la pratica di rientrare nelle aree trattate dopo un determinato periodo di tempo dalla fine dell’ozonizzazione.

L’uso di l’ozono deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati. Per ridurre il rischio, possono essere predisposti dispositivi visivi in ogni punto di accesso degli ambienti in fase di trattamento e allo stesso modo possono essere predisposti segnalatori di libero accesso. Pertanto, prima di ricorrere all’utilizzo di tale sostanza per il trattamento di locali è necessario valutare il rischio di esposizione sia degli addetti alle operazioni di sanificazione sia del personale che fruisce dei locali sanificati. Gli operatori devono essere addestrati ed esperti e provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). Alla luce di quanto sopra non è pertanto indicato per uso domestico.

1 Il Registro delle Intenzioni (RoI), gestito da ECHA e disponibile pubblicamente sul sito web dell’Agenzia contiene informazioni delle parti che intendono presentare all’Agenzia un fascicolo per l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura (https://www.echa.europa.eu/it/web/guest/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/details/0b0236e180dfd06a)
2 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema che consente di applicare l’autocontrollo per garantire la sicurezza degli alimenti in tutte le fasi della catena alimentare
3 TLV – TWA (Threshold Limit Value – Time Weighted Average): Valore Limite per esposizioni prolungate nel tempo, detto anche Valore Limite ponderato. Rappresenta la concentrazione media, ponderata nel tempo, degli inquinanti presenti nell’aria degli ambienti di lavoro nell’arco dell’intero turno lavorativo ed indica il livello di esposizione al quale si presume che, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, il lavoratore possa essere esposto 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa, senza risentire di effetti dannosi per la salute.

FONTE: ISS – Rappporto ISS COVID-19 n. 25_2020

Trattamento di sanificazione mediante cloro attivo2020-05-22T11:57:54+02:00

Ambito normativo specifico

La combinazione fra precursore Cloruro di sodio/principio attivo, è in fase di revisione ai sensi del BPR presso lo Stato Membro Slovacchia. Come nel caso dell’ozono, fino all’inclusione della sostanza fra i principi attivi biocidi autorizzati, trattandosi di una generazione in situ (produzione fuori officina) e non potendo essere autorizzato come PMC a livello nazionale, non può vantare azione “disinfettante” (DPR n. 392/98). Può comunque essere presente sul mercato nazionale in libera vendita con un claim di azione “sanitizzante”.

Valutazione tecnico-scientifica

Come menzionato, il cloro attivo generato in situ dal cloruro di sodio per elettrolisi è un principio attivo, attualmente in revisione per l’utilizzo come biocida per diverse applicazioni, inclusa la disinfezione delle superfici. Sebbene la valutazione non sia stata completata, sono già disponibili indicazioni non definitive in merito a efficacia, impatto ambientale e effetti per la salute umana.

I sistemi per la produzione di cloro attivo utilizzano una soluzione salina a elevata purezza di cloruro di sodio (NaCl) per la produzione, mediante elettrolisi, di una soluzione acquosa di acido ipocloroso ed altri ossidanti inorganici che può essere direttamente impiegata in forma liquida, oppure nebulizzata, con una estrema adattabilità alle diverse condizioni operative.

Con il termine “cloro attivo” si intende una miscela di tre specie di cloro disponibile che si formano in soluzione acquosa: ione ipoclorito (OCI), acido ipocloroso (HOCI) e cloro (Cl2). Il prodotto biocida è rappresentato da un equilibrio di acido ipocloroso, cloro gassoso e ipoclorito di sodio che è funzione del valore di pH e temperatura.

Il cloro attivo ha attività battericida, fungicida, lievicida, sporicida e virucida ed agisce mediante una modalità di azione ossidante non specifica. Il meccanismo d’azione non specifico del cloro attivo limita il verificarsi di fenomeni di resistenza nei microorganismi. In particolare per quanto riguarda i virus, è stata descritta l’efficacia contro il virus della bronchite infettiva, l’adenovirus di tipo 5, l’HIV, il virus dell’influenza A (H1N1), orthopoxvirus e poliovirus. Sebbene dai dati presenti in letteratura e dai documenti ad accesso libero disponibili sul sito dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency, ECHA), il cloro attivo generato per elettrolisi da sodio cloruro risulti attivo contro un’ampia gamma di organismi target, è prevista l’esecuzione di ulteriori studi di efficacia specifici, con particolare attenzione all’intervallo di pH e al carico organico sostenibile per mantenere l’efficacia del prodotto finale.

Relativamente agli effetti sulla salute umana, si sottolinea un rischio non accettabile a seguito di inalazione da parte di utilizzatori professionali durante la disinfezione di grandi superfici, laddove sia prevista una fase di applicazione del prodotto sulle superfici e una successiva pulitura manuale (“con straccio”). Per questo motivo, se ne sconsiglia lo sversamento diretto sulle superfici. Inoltre, poiché il prodotto può causare irritazione cutanea, va limitato l’utilizzo al solo personale addestrato provvisto di guanti e altri dispositivi di protezione individuale (DPI).

Pertanto, il sistema costituito dal cloro attivo generato in situ può essere utilizzato in accordo con le limitazioni previste per la tutela dei lavoratori e della salute umana, quale sanitizzante per applicazioni su superfici e per condotte d’acqua idrosanitaria.

A causa dell’elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l’utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ, ad esempio mediante trasferimento della soluzione ottenuta in appositi flaconi. Nello specifico, il trasferimento in flaconi da parte dell’utilizzatore finale potrebbe comportare un uso improprio con rischio di esposizione e/o intossicazione, qualora venissero utilizzati flaconi anonimi non correttamente etichettati.

FONTE: ISS – Rappporto ISS COVID-19 n. 25_2020

Trattamento di sanificazione mediante radiazione ultravioletta2020-05-22T11:58:12+02:00

Ambito normativo specifico

Dal punto di vista normativo, si fa presente che, poiché l’attività disinfettante della radiazione ultravioletta, si attua mediante un’azione di natura fisica, i sistemi di disinfezione basati su UV-C non ricadono nel campo di applicazione del BPR che esclude espressamente dalla definizione di biocida, i prodotti che agiscano mediante azione fisica e meccanica. Anche a livello nazionale non rientrano, secondo il DPR 6 ottobre 1998, n. 392 sui PMC, i prodotti la cui attività disinfettante operi mediante azione fisica o meccanica.

Valutazione tecnico-scientifica

Tipicamente, le lampade germicida utilizzate in sistemi di sterilizzazione hanno emissione dominante intorno alla lunghezza d’onda di 253 nm (nanometri). Vengono in genere filtrate le componenti con lunghezza d’onda inferiore a 250 nm, per prevenire il rischio di produzione di Ozono. In questi casi la lampada è definita “ozone free”. Qualora le componenti UV di lunghezza d’onda inferiore a 250 nm non siano schermate dovranno essere messe in atto anche le procedure di sicurezza per prevenire l’esposizione ad Ozono, indicate al paragrafo “Trattamento con Ozono”.

La radiazione UV-C ha la capacità di modificare il DNA o l’RNA dei microorganismi impedendo loro di riprodursi e quindi di essere dannosi. Per tale motivo viene utilizzata in diverse applicazioni, quali la disinfezione di alimenti, acqua e aria. Studi in vitro hanno dimostrato chiaramente che la luce UV-C è in grado di inattivare il 99,99% del virus dell’influenza in aerosol (44, 45). L’azione virucida e battericida, dei raggi UV-C è stata dimostrata in studi sul virus MHV-A59, un analogo murino di MERS-CoV e SARS-CoV-1. L’applicazione a goccioline (droplet) contenenti MERS-CoV ha comportato livelli non rilevabili del virus MERS-CoV dopo soli 5 minuti di esposizione all’emettitore UV-C (una riduzione percentuale superiore al 99,99%) (46) e sono risultati efficaci anche nella sterilizzazione di campioni di sangue (47). In particolare è stata dimostrata l’inattivazione di oltre il 95% del virus dell’influenza H1N1 aerosolizzato mediante un nebulizzatore in grado di produrre goccioline di aerosol di dimensioni simili a quelle generate dalla tosse e dalla respirazione umane. Lo studio di Bedell et al. (46) descrive gli esperimenti riguardanti gli studi di efficacia di un metodo di disinfezione delle superfici rapido, efficiente ed automatizzato basato sulle radiazioni UV-C, potenzialmente in grado di prevenire la diffusione dei virus nelle strutture sanitarie.

Gli emettitori di radiazioni UV-C che possono avere funzione di pulizia, igienizzazione o disinfezione, hanno dimostrato che la potenza della luce UV-C e il tempo in cui le superfici sono esposte a questa luce variavano considerevolmente tra i prodotti di pulizia UV-C commercializzati ed in base al design del prodotto. Se le superfici sono esposte a una radiazione UV non sufficientemente intensa, ciò potrebbe comportare una disinfezione inadeguata e conseguenti problemi di sicurezza e prestazioni (44).

La radiazione UV-C può essere utilizzata in sicurezza in sistemi chiusi per disinfettare le superfici o gli oggetti in un ambiente chiuso in cui la luce UV non fuoriesce all’esterno. Basta infatti un contenitore di plexigas o di vetro per schermare efficacemente la radiazione UV-C.
Viceversa, i sistemi tradizionali con lampade UV-C installate a parete o a soffitto che generano luce UV-C in assenza di protezione dell’utente dall’esposizione, rappresentano un potenziale pericolo in funzione della lunghezza d’onda, dell’intensità e della durata di esposizione (48), in considerazione del fatto che la radiazione UV-C di per sé non può essere percepita dall’essere umano in quanto non dà alcuna sensazione termica e non è visibile (49,50).
Infatti, come documentato in letteratura, la radiazione UV-C nell’intervallo 180 nm 280 nm è in grado di produrre gravi danni ad occhi e cute. Inoltre la radiazione UV-C è un cancerogeno certo per l’uomo per tumori oculari e cutanei (Gruppo 1 A IARC) (48).
In relazione alla sicurezza dei lavoratori, l’impiego di tali sistemi è disciplinato dal DL.vo 81/2008 Titolo VIII Capo V che prescrive l’obbligo di valutazione del rischio per le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali e fissa specifici valori limite di esposizione per la prevenzione degli effetti avversi su occhi e cute derivanti da esposizione ad UV, espressamente indicati nel testo di legge e riportati in Tabella 3, recependo la Direttiva Europea 2006/25/UE Radiazioni Ottiche Artificiali.

I valori limite fissati dalla vigente normativa in relazione all’impiego di lampade germicida con emissione UV-C 180-250 nm sono stati recentemente confermati dallo SCHEER (Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori) in relazione all’evidenza che l’esposizione accidentale agli UV-C generati da lampade germicide in tale intervallo di lunghezze d’onda è in grado causare gravi danni eritemali, ustioni e gravi forme di fotocheratiti e fotocongiuntiviti a soggetti inconsapevolmente espositi anche per brevi periodi (SCHEER – Health effects of UVC lamps 2017) (51).
Pertanto, per prevenire danni da esposizioni accidentali delle persone, è indispensabile che la lampada sia accesa solo se è esclusa la presenza di persone nell’area di irraggiamento.
L’entità del rischio va considerata in relazione alla distanza di osservazione e alla intensità di emissione della sorgente. Un documento pubblicato sul Portale Agenti Fisici (PAF) (52) presenta le procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, in ambito sanitario, di laboratorio e di ricerca, focalizzandosi sull’emissione di radiazione UV da lampade germicide.
Il Capo V del Titolo VIII del DL.vo 81/2008, è finalizzato a prevenire i rischi per la salute e sicurezza che possono derivare dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali o al loro impiego negli ambienti di lavoro con particolare riferimento agli effetti nocivi a carico di occhi e cute. Negli ospedali e nei laboratori di analisi dove vengono sistematicamente utilizzate questo tipo di sorgenti, per prevenire danni da esposizioni inconsapevoli delle persone, il personale addetto deve essere adeguatamente formato, gli ambienti dove sono attive lampade germicida devono essere segnalati con opportune avvertenze di pericolo; tutte le entrate devono essere collegate a sistemi automatici che in caso di apertura involontaria, spengono le sorgenti al fine di evitare qualsiasi esposizione accidentale, anche momentanea, alla radiazione UV-C.
Studi recenti, presenti in letteratura, hanno evidenziato che le lunghezze d’onda della regione del lontano UV-C (comprese tra 200 nm e 222 nm) sono in grado di inattivare efficacemente patogeni batterici e virali senza provocare, al contempo, citotossicità o mutagenicità alle cellule umane (53). L’assenza di danno per le cellule umane si basa sul principio biofisico secondo cui la luce del lontano UV-C ha un basso coefficiente di penetrazione. Pertanto, è in grado di penetrare e inattivare batteri e virus, che hanno una dimensione pari o inferiore a 1 μm, ma non (o solo parzialmente) cellule di mammifero (circa 10 – 25 μm di diametro) o i tessuti con strato corneo. Un recentissimo studio condotto dal centro di ricerca “Columbia University Center for Radiological Research” (CCR) pone nuovamente l’accento sull’efficacia dell’irraggiamento tramite UV-C. Il CCR sta lavorando su un progetto dal titolo “Limiting the spread of novel coronavirus (and other viruses, too) using the power of light” (54) che utilizza una tecnologia con irraggiamento con luce a lunghezza d’onda di circa 220 nm per valutare la possibilità di uccidere i virus prima che possano essere inalati. Lo studio citato indica come “sicura per la salute umana” tale applicazione mentre, come indicato, tutto l’UV-C è in grado di danneggiare le cellule umane e produrre fotocheratiti/fotocongiuntiviti, danno eritemale, ecc.
In uno altro studio (55) è emerso che la lampada ad eccimeri filtrata Kr-Cl con luce a 222 nm è in grado di uccidere in vitro cellule di Staphylococcus aureus meticillino-resistente, una delle principali cause di infezioni comunitarie e nosocomiali, in modo quasi altrettanto efficiente di una lampada UV germicida convenzionale a 254 nm con la differenza che quest’ultima è quasi altrettanto efficace nel causare danno alle cellule umane. È stato inoltre dimostrato (55) che basse dosi di radiazioni UV-C sono efficaci contro i virus trasportati dagli aerosol.
Alla luce dei risultati riportati, pur essendo necessarie ulteriori evidenze sull’efficacia valutata “su campo”, la metodologia basata sulle radiazioni del lontano UV-C potrebbe diventare uno standard per la disinfezione degli ambienti ospedalieri al fine di ridurre i tassi di infezione, in particolare quelli dovuti ad agenti patogeni e ai virus.
L’impiego delle radiazioni del lontano UV-C non richiederebbe l’utilizzo di DPI per pazienti o personale medico. In particolare, potrebbe essere indicato per la disinfezione di superfici e di qualsiasi ambiente con un’alta probabilità di trasmissione di agenti patogeni per via aere, mettendo in atto le opportune misure di sicurezza precedentemente indicate.
In relazione all’efficacia dell’azione germicida ed alla capacità di sterilizzare l’ambiente o le superfici, è indispensabile tenere presente che la presenza di polvere e sporcizia sia sulla lampada che nell’ambiente o sulla superficie riduce drasticamente l’azione germicida.
Pertanto la lampada germicida dovrebbe essere accesa solo dopo una accurata pulizia dei locali in assenza di persone, ed essere regolarmente pulita secondo le modalità indicate dal costruttore.
In genere l’emissione UV delle lampade e di conseguenza l’efficacia germicida decresce con il tempo di impiego della lampada, che andrà tenuto rigorosamente sotto controllo, seguendo e istruzioni fornite dal costruttore.
La manutenzione di tali apparati è estremamente importante ai fini dell’efficacia e della sicurezza. In caso di rottura della lampada germicida a mercurio è necessario ventilare l’ambiente ed evitare qualsiasi contaminazione per contatto ed inalazione del vapore del mercurio contenuto nella lampada, che è altamente tossico. Dovrà essere predisposta una procedura di rimozione in sicurezza dei frammenti della lampada, secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni fornito dal costruttore.
Infine, è importante tenere presente che la lampada dismessa o rotta va trattata come rifiuto speciale a causa della presenza di mercurio che è altamente tossico per l’uomo e per l’ambiente. Andranno adottate le procedure di smaltimento indicate dal costruttore.

FONTE: ISS – Rappporto ISS COVID-19 n. 25_2020

Trattamento di sanificazione mediante Perossido di Idrogeno2020-05-22T13:32:44+02:00

Ambito normativo specifico

Il perossido d’idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti PT1, PT2, PT2, PT4 e PT5. Alla luce dei dati disponibili nel CAR – Competent Authority Report (Relazione dell’autorità competente) – presso ECHA risulta che il principio attivo è efficace contro numerosi microorganismi (batteri, lieviti, funghi e virus). Specificamente, per quanto riguarda i virus, il perossido d’idrogeno è risultato efficace contro poliovirus e adenovirus. In questo caso, viene considerata la sola applicazione mediante vaporizzazione/aerosolizzazione del principio attivo.

Valutazione tecnico-scientifica

Il meccanismo d’azione del perossido d’idrogeno è legato alle sue proprietà ossidanti e alla denaturazione dei componenti essenziali di microrganismi quali membrane lipidiche, proteine ed acidi nucleici. L’attività antimicrobica scaturisce infatti dalla formazione di potenti ossidanti, quali i radicali idrossilici e i “singlet” dell’ossigeno. Tali specie reattive causano danni irreversibili ai componenti cellulari e al DNA.

A seconda del metodo di applicazione, può avere molteplici utilizzi. Esiste un tipico processo di decontaminazione basato su perossido d’idrogeno sotto forma di gas plasma con il quale un tasso prestabilito di perossido di idrogeno viene vaporizzato e iniettato in una camera di decontaminazione. L’obiettivo è quello di favorire il più rapidamente possibile la formazione di un film sottile di perossido di idrogeno sulle superfici esposte. Una volta erogata la quantità necessaria di perossido di idrogeno, si passa alla fase di aerazione dove il vapore di perossido di idrogeno viene convertito cataliticamente in ossigeno e acqua. Tale applicazione è soprattutto utilizzata per sterilizzare componenti elettroniche e dispositivi medici (DM) riutilizzabili termolabili ma è un processo spazialmente limitato, in quanto deve essere effettuato in autoclave.

Per la disinfezione delle superfici/ambienti il perossido d’idrogeno può essere applicato mediante aerosol o vapore. La diffusione mediante aerosol, con apparecchiature in grado di produrre particelle nell’ordine di 0,3-0,5 μm, ne consente una diffusione uniforme nell’ambiente. Responsabili dell’azione biocida del prodotto sono i radicali ossidrilici OH-, altamente ossidanti. L’applicazione di perossido d’idrogeno vaporizzato si è dimostrata efficace oltre che su un gran numero di microorganismi anche per il trattamento di ambienti ospedalieri che avevano ospitato pazienti affetti da virus Lassa ed Ebola (56,57).

Il perossido d’idrogeno si decompone rapidamente in acqua e ossigeno nei diversi distretti ambientali, quali acque di superficie, terreno e aria. Inoltre si decompone già nei liquami prima di raggiungere il sistema fognario, con un basso impatto ambientale.

In merito alla pericolosità, il perossido di idrogeno è classificato in modo armonizzato secondo il CLP31 come: liquido comburente di categoria 1 [Ox. Liq. 1 – “può provocare un incendio o un’esplosione (forte ossidante)]”; corrosivo per la pelle di categoria 1 (Skin. Corr. 1A – “provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari”) e nocivo per ingestione e per inalazione di categoria 4 (Acute Tox. 4 – “nocivo se ingerito” e “nocivo se inalato”).

Considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l’utilizzo di perossido d’idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali. Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (DL.vo 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l’accesso ai locali e i tempi di decadimento.

FONTE: ISS – Rappporto ISS COVID-19 n. 25_2020

Emergenza Coronavirus: Rapporto ISS COVID-19 n. 25/20202020-05-19T12:04:41+02:00

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.
A cura del Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19

AITAL 19/05/2020

Emergenza Coronavirus: Campionamento tramite tamponi delle superfici al fine di rilevare la presenza di SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro2020-05-15T10:08:44+02:00

E’ importante poter verificare l’efficacia delle attività di pulizia e sanificazione ordinarie e straordinarie eseguite, sia da ditte esterne che svolte autonomamente, al fine di garantire la sicurezza degli ambienti e delle postazioni di lavoro, considerando che il virus potrebbe rimanere presente sulle superfici per lunghi periodi (fino a diversi giorni).

Il tampone e la successiva analisi, consentono di attestare l’efficacia delle misure di sanificazione messe in atto, svolgendo un ruolo importante nell’efficacia delle procedure di controllo dell’igiene delle superfici ambientale e per la salute e la sicurezza degli ambienti.
Al tal riguardo, il Socio Aital SGI si è reso disponibile per chiarimenti e assistenza. Potete contattare SGI all’indirizzo di posta elettronica dedicato ai Soci AITAL aital@sistemigestioneintegrata.eu o telefonicamente al numero 0363 351758.
AITAL 06/05/2020
Emergenza Coronavirus: Ministero della Salute – Circolare del 29 aprile 20202020-10-14T12:17:18+02:00

Testo integrale della Circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute.
L’importanza dell’aggiornamento del DVR aziendale.
AITAL 04/05/2020
Emergenza Coronavirus: Dpcm 26 aprile 20202020-05-15T10:11:21+02:00

Testo integrale del Dpcm 26 aprile 2020
AITAL 27/04/2020
Linee guida sulla classificazione dei rifiuti2021-03-10T10:57:08+01:00

Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti
Delibera del Consiglio SNPA seduta del 27/11/2019 Doc. n. 61/19, pubblicate il 17 marzo 2020.
AITAL 03/04/2020

ESPERIENZE DEI SOCI AITAL

Notizie dai Soci

Ponzio S.r.l. pronta alla ripresa2020-05-14T17:30:05+02:00

La Ponzio S.r.l. di Pineto si è preparata al meglio per la ripartenza dopo il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Pubblichiamo qui alcuni contributi apparsi sui media nei giorni scorsi.

Facebook Comune di Pineto – 02/05/2020

TGR Abruzzo del 02/05/2020

AITAL 14/05/2020

F A Q

AITAL risponde (in collaborazione con SGI e altre Istituzioni)

Per prevenzione e contenimento del Covid-19, come ci si deve comportare nel caso in cui un dipendente manifestasse sintomi influenzali ma con febbre inferiore a 37,5°?2021-02-25T12:07:30+01:00

In caso di sintomi influenzali, senza febbre superiore ai 37.5°, il lavoratore contatterà il proprio medico di medicina generale (MMG), il quale analizzando i sintomi emetterà regolare certificato di malattia.
Qualora il MMG non ritenesse necessario concedere la malattia, il lavoratore può svolgere il proprio lavoro, rispettando, come sempre, il protocollo aziendale.
Il datore di lavoro può accordarsi con il dipendente per svolgere le proprie attività, qualora sia possibile, in smart working (normativa semplificata fino al 31/1/2021).

SGI 19/10/2020

Chi si deve ritenere “contatto stretto” di un caso Covid-19?2020-10-28T16:29:56+01:00

Definizione di contatto stretto:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei;
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

SGI 19/10/2020

Quali procedure si devono attuare nel caso in cui venisse segnalato che un ospite dell’Azienda ha manifestato positività al Covid-19 dopo la sua visita?2020-10-28T16:20:03+01:00

È necessario provvedere alla pulizia e sanificazione straordinaria dei locali aziendali, delle aree comuni, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
L’azienda sanitaria di competenza dovrebbe già essere a conoscenza dell’ospite positivo e quindi non è necessaria la comunicazione. L’ATS avvia la fase di tracciamento dei contatti stretti.

SGI 19/10/2020

Quali procedure si devono attuare nel momento in cui si riscontri un caso di positività al Covid-19 in azienda?2020-10-28T16:17:13+01:00

Se un lavoratore dopo aver effettuato il tampone naso faringeo risulta positivo COVID-19:

  • il suddetto lavoratore deve rimanere a casa in ISOLAMENTO;
  • l’azienda collabora con le Autorità sanitare per la definizione degli eventuali “contatti stretti” del lavoratore positivo al COVID-19;
  • i lavoratori individuati dalle Autorità sanitarie come contatti stretti del lavoratore positivo rimangono a casa in QUARANTENA;
  • per i lavoratori individuati dalle Autorità sanitarie come contatti casuali non è necessario rimanere in quarantena;
  • è necessario provvedere alla pulizia e sanificazione straordinaria dei locali aziendali, delle postazioni e attrezzature, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
  • il reinserimento in azienda del lavoratore positivo all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
  • l’invio dell’esito negativo del tampone di controllo, deve essere inoltrato al medico competente che valuterà se effettuare una visita medica di rientro.

SGI 19/10/2020

Qual è la differenza tra isolamento e quarantena?2020-10-28T16:11:28+01:00

L’isolamento si riferisce alla separazione delle persone infette dalla comunità per la durata del periodo di contagiosità.

La quarantena è una limitazione dei movimenti di persone sane ma che potrebbero essere state esposte all’agente infettivo.

SGI 19/10/2020

Quali sono i trattamenti di sanificazione da coronavirus degli ambienti?2020-05-22T16:17:45+02:00

        • L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato  il   Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020 a cura del Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” in cui vengono date informazioni sui metodi di trattamento mediante:

          • ozono
          • cloro attivo
          • radiazione ultravioletta
          • perossido di idrogeno
  • TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE MEDIANTE OZONO

    Ambito normativo specifico
    L’ozono generato in situ a partire da ossigeno è un principio attivo ad azione “biocida” in revisione ai sensi del BPR2 come disinfettante per le superfici (PT2 e PT4) e dell’acqua potabile (PT5) e per impiego nelle torri di raffreddamento degli impianti industriali (PT11). Sebbene la valutazione non sia stata completata, è disponibile un’ampia base di dati che ne conferma l’efficacia microbicida anche sui virus (20-27).
    In attesa dell’autorizzazione a livello europeo, la commercializzazione in Italia come PMC con un claim “disinfettante” non è consentita data l’impossibilità (generazione in situ – produzione fuori officina) di individuare un sito specifico da autorizzare come previsto dalla normativa nazionale. Pertanto, in questa fase, l’ozono può essere considerato un “sanitizzante”.
    L’utilizzo dell’ozono è attualmente consentito a livello internazionale in campo alimentare, per i servizi igienico-sanitari di superficie e acque potabili (FDA, USDA, US-EPA, CNSA) (36,37,38,40).
    Valutazione tecnico-scientifica
    L’attività virucida dell’ozono si esplica rapidamente in seguito a ozonizzazione (28-30). Come per molti altri prodotti usati nella disinfezione, non esistono informazioni specifiche sull’efficacia contro il SARS COV-2. Di contro sono disponibili diversi studi che ne supportano l’efficacia virucida (Norovirus) in ambienti sanitari e non (29). Anche a basse concentrazioni, con elevata umidità, l’ozono ha una elevata azione disinfettante virucida in aria (30).
    L’International Ozone Association (www.iao-pag.org) conferma l’efficacia dell’ozono per l’inattivazione di molti virus anche se non è a conoscenza di ricerche specifiche su SARS-CoV-2.
    A livello industriale, l’ozono viene generato in situ mediante ozonizzatori, che devono essere adattati di volta in volta in relazione agli spazi (dimensioni, materiali coinvolti) e ai target (11,19,20,21,22,23,24,25). I generatori di ozono devono essere conformi alle direttive su bassa tensione (Direttiva 2014/35/CE), compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/CE) e Direttiva 2011/65/CE (RoHS) sulla restrizione di sostanze pericolose.
    L’ozono è un gas instabile e decade spontaneamente a ossigeno (31,32,33). Il tempo necessario per il decadimento dell’ozono, dipendente da temperatura, umidità e contaminazione chimica e biologica, ed è sempre in funzione delle concentrazioni di utilizzo.
    In condizioni reali il tempo di decadimento naturale necessario per rendere accessibili i locali è di almeno 2 ore. Se possibile, è preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria.
    Evitare di eliminare l’ozono residuo ricorrendo alla ventilazione forzata per convogliarlo in ambiente esterno: il DL.vo 155/2010 (67) fissa valori limite e obiettivi di qualità anche per le concentrazioni nell’aria ambiente di ozono.
    Sulla base della normativa CLP e REACH (34,35) i registranti hanno classificato, in regime di autoclassificazione, l’ozono come: sostanza che può provocare o aggravare un incendio; letale se inalata, provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via inalatoria, molto tossica per l’ambiente acquatico con effetti di lunga durata. Alcuni notificanti identificano l’ozono come sospetto mutageno. Le autorità competenti tedesche hanno manifestato nel 2016 a ECHA l’intenzione di proporre per l’ozono una classificazione ed etichettatura armonizzate anche come mutageno di categoria 2 e cancerogeno di categoria 21.
    Il rischio ambientale, in seguito all’utilizzo di ozono per il trattamento delle superfici, appare al momento trascurabile, considerata l’elevata percentuale di ozono normalmente presente nell’atmosfera.
    In conformità alle norme HACCP2 e al DL.vo 81/2008 (41), in assenza di valori adottati nel quadro normativo Italiano, gli operatori devono rispettare i TLV –TWA dell’ACGIH³ di seguito riportati, in relazione a carico di lavoro e durata cumulativa dell’esposizione:

            • TLV – TWA (8 ore), 0,05 ppm (0,1 mg/m³), lavoro pesante;
            • TLV – TWA (8 ore), 0,08 ppm (0,16 mg/m³), lavoro moderato;
            • TLV – TWA (8 ore), 0,10 ppm (0,2 mg/m³), lavoro leggero;
            • TLV – TWA (≤ 2 ore), 0,2 ppm (0,39 mg/m³), frazioni di lavoro leggero, moderato o pesante.

    Considerato che a concentrazioni inferiori a 2 ppm, l’ozono ha un odore caratteristico piacevole (42), che diventa pungente e irritante a livelli superiori, e che è riconoscibile già a concentrazioni molto ridotte (0,02 e 0,05 ppm), i soggetti potenzialmente esposti sono preavvertiti rispetto al raggiungimento di concentrazioni elevate e potenzialmente dannose per la salute. L’odore non costituisce, comunque, un indice attendibile della concentrazione presente nell’aria per fenomeni di assuefazione.
    Le Linee guida (43) dell’OMS per la qualità dell’aria outdoor (2005) raccomandano un limite giornaliero di 100 μg/m³ (ca. 0,05 ppm). Il National Institute for Occupational and Safety Health (NIOSH) indica per l’ozono un valore IDLH (concentrazione immediatamente pericolosa per la vita o per la salute) di 5 ppm (10 mg/m³) e livelli di concentrazione simili al valore IDLH o maggiori sono di fatto raggiunti nelle condizioni di utilizzo.
    In generale, deve essere evitata la pratica di rientrare nelle aree trattate dopo un determinato periodo di tempo dalla fine dell’ozonizzazione.
    L’uso di l’ozono deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati. Per ridurre il rischio, possono essere predisposti dispositivi visivi in ogni punto di accesso degli ambienti in fase di trattamento e allo stesso modo possono essere predisposti segnalatori di libero accesso. Pertanto, prima di ricorrere all’utilizzo di tale sostanza per il trattamento di locali è necessario valutare il rischio di esposizione sia degli addetti alle operazioni di sanificazione sia del personale che fruisce dei locali sanificati. Gli operatori devono essere addestrati ed esperti e provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). Alla luce di quanto sopra non è pertanto indicato per uso domestico.

    1 Il Registro delle Intenzioni (RoI), gestito da ECHA e disponibile pubblicamente sul sito web dell’Agenzia contiene informazioni delle parti che intendono presentare all’Agenzia un fascicolo per l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura (https://www.echa.europa.eu/it/web/guest/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/details/0b0236e180dfd06a)
    2 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema che consente di applicare l’autocontrollo per garantire la sicurezza degli alimenti in tutte le fasi della catena alimentare
    3 TLV – TWA (Threshold Limit Value – Time Weighted Average): Valore Limite per esposizioni prolungate nel tempo, detto anche Valore Limite ponderato. Rappresenta la concentrazione media, ponderata nel tempo, degli inquinanti presenti nell’aria degli ambienti di lavoro nell’arco dell’intero turno lavorativo ed indica il livello di esposizione al quale si presume che, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, il lavoratore possa essere esposto 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa, senza risentire di effetti dannosi per la salute.

    TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE MEDIANTE CLORO ATTIVO

    Ambito normativo specifico
    La combinazione fra precursore Cloruro di sodio/principio attivo, è in fase di revisione ai sensi del BPR presso lo Stato Membro Slovacchia. Come nel caso dell’ozono, fino all’inclusione della sostanza fra i principi attivi biocidi autorizzati, trattandosi di una generazione in situ (produzione fuori officina) e non potendo essere autorizzato come PMC a livello nazionale, non può vantare azione “disinfettante” (DPR n. 392/98). Può comunque essere presente sul mercato nazionale in libera vendita con un claim di azione “sanitizzante”.
    Valutazione tecnico-scientifica
    Come menzionato, il cloro attivo generato in situ dal cloruro di sodio per elettrolisi è un principio attivo, attualmente in revisione per l’utilizzo come biocida per diverse applicazioni, inclusa la disinfezione delle superfici. Sebbene la valutazione non sia stata completata, sono già disponibili indicazioni non definitive in merito a efficacia, impatto ambientale e effetti per la salute umana.
    I sistemi per la produzione di cloro attivo utilizzano una soluzione salina a elevata purezza di cloruro di sodio (NaCl) per la produzione, mediante elettrolisi, di una soluzione acquosa di acido ipocloroso ed altri ossidanti inorganici che può essere direttamente impiegata in forma liquida, oppure nebulizzata, con una estrema adattabilità alle diverse condizioni operative.

    Con il termine “cloro attivo” si intende una miscela di tre specie di cloro disponibile che si formano in soluzione acquosa: ione ipoclorito (OCI), acido ipocloroso (HOCI) e cloro (Cl2). Il prodotto biocida è rappresentato da un equilibrio di acido ipocloroso, cloro gassoso e ipoclorito di sodio che è funzione del valore di pH e temperatura.
    Il cloro attivo ha attività battericida, fungicida, lievicida, sporicida e virucida ed agisce mediante una modalità di azione ossidante non specifica. Il meccanismo d’azione non specifico del cloro attivo limita il verificarsi di fenomeni di resistenza nei microorganismi. In particolare per quanto riguarda i virus, è stata descritta l’efficacia contro il virus della bronchite infettiva, l’adenovirus di tipo 5, l’HIV, il virus dell’influenza A (H1N1), orthopoxvirus e poliovirus. Sebbene dai dati presenti in letteratura e dai documenti ad accesso libero disponibili sul sito dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency, ECHA), il cloro attivo generato per elettrolisi da sodio cloruro risulti attivo contro un’ampia gamma di organismi target, è prevista l’esecuzione di ulteriori studi di efficacia specifici, con particolare attenzione all’intervallo di pH e al carico organico sostenibile per mantenere l’efficacia del prodotto finale.
    Relativamente agli effetti sulla salute umana, si sottolinea un rischio non accettabile a seguito di inalazione da parte di utilizzatori professionali durante la disinfezione di grandi superfici, laddove sia prevista una fase di applicazione del prodotto sulle superfici e una successiva pulitura manuale (“con straccio”). Per questo motivo, se ne sconsiglia lo sversamento diretto sulle superfici. Inoltre, poiché il prodotto può causare irritazione cutanea, va limitato l’utilizzo al solo personale addestrato provvisto di guanti e altri dispositivi di protezione individuale (DPI).
    Pertanto, il sistema costituito dal cloro attivo generato in situ può essere utilizzato in accordo con le limitazioni previste per la tutela dei lavoratori e della salute umana, quale sanitizzante per applicazioni su superfici e per condotte d’acqua idrosanitaria.
    A causa dell’elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l’utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ, ad esempio mediante trasferimento della soluzione ottenuta in appositi flaconi. Nello specifico, il trasferimento in flaconi da parte dell’utilizzatore finale potrebbe comportare un uso improprio con rischio di esposizione e/o intossicazione, qualora venissero utilizzati flaconi anonimi non correttamente etichettati.

    TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE MEDIANTE RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA

    Ambito normativo specifico
    Dal punto di vista normativo, si fa presente che, poiché l’attività disinfettante della radiazione ultravioletta, si attua mediante un’azione di natura fisica, i sistemi di disinfezione basati su UV-C non ricadono nel campo di applicazione del BPR che esclude espressamente dalla definizione di biocida, i prodotti che agiscano mediante azione fisica e meccanica. Anche a livello nazionale non rientrano, secondo il DPR 6 ottobre 1998, n. 392 sui PMC, i prodotti la cui attività disinfettante operi mediante azione fisica o meccanica.
    Valutazione tecnico-scientifica
    Tipicamente, le lampade germicida utilizzate in sistemi di sterilizzazione hanno emissione dominante intorno alla lunghezza d’onda di 253 nm (nanometri). Vengono in genere filtrate le componenti con lunghezza d’onda inferiore a 250 nm, per prevenire il rischio di produzione di Ozono. In questi casi la lampada è definita “ozone free”. Qualora le componenti UV di lunghezza d’onda inferiore a 250 nm non siano schermate dovranno essere messe in atto anche le procedure di sicurezza per prevenire l’esposizione ad Ozono, indicate al paragrafo “Trattamento con Ozono”.
    La radiazione UV-C ha la capacità di modificare il DNA o l’RNA dei microorganismi impedendo loro di riprodursi e quindi di essere dannosi. Per tale motivo viene utilizzata in diverse applicazioni, quali la disinfezione di alimenti, acqua e aria. Studi in vitro hanno dimostrato chiaramente che la luce UV-C è in grado di inattivare il 99,99% del virus dell’influenza in aerosol (44, 45). L’azione virucida e battericida, dei raggi UV-C è stata dimostrata in studi sul virus MHV-A59, un analogo murino di MERS-CoV e SARS-CoV-1. L’applicazione a goccioline (droplet) contenenti MERS-CoV ha comportato livelli non rilevabili del virus MERS-CoV dopo soli 5 minuti di esposizione all’emettitore UV-C (una riduzione percentuale superiore al 99,99%) (46) e sono risultati efficaci anche nella sterilizzazione di campioni di sangue (47). In particolare è stata dimostrata l’inattivazione di oltre il 95% del virus dell’influenza H1N1 aerosolizzato mediante un nebulizzatore in grado di produrre goccioline di aerosol di dimensioni simili a quelle generate dalla tosse e dalla respirazione umane. Lo studio di Bedell et al. (46) descrive gli esperimenti riguardanti gli studi di efficacia di un metodo di disinfezione delle superfici rapido, efficiente ed automatizzato basato sulle radiazioni UV-C, potenzialmente in grado di prevenire la diffusione dei virus nelle strutture sanitarie.
    Gli emettitori di radiazioni UV-C che possono avere funzione di pulizia, igienizzazione o disinfezione, hanno dimostrato che la potenza della luce UV-C e il tempo in cui le superfici sono esposte a questa luce variavano considerevolmente tra i prodotti di pulizia UV-C commercializzati ed in base al design del prodotto. Se le superfici sono esposte a una radiazione UV non sufficientemente intensa, ciò potrebbe comportare una disinfezione inadeguata e conseguenti problemi di sicurezza e prestazioni (44).
    La radiazione UV-C può essere utilizzata in sicurezza in sistemi chiusi per disinfettare le superfici o gli oggetti in un ambiente chiuso in cui la luce UV non fuoriesce all’esterno. Basta infatti un contenitore di plexigas o di vetro per schermare efficacemente la radiazione UV-C.
    Viceversa, i sistemi tradizionali con lampade UV-C installate a parete o a soffitto che generano luce UV-C in assenza di protezione dell’utente dall’esposizione, rappresentano un potenziale pericolo in funzione della lunghezza d’onda, dell’intensità e della durata di esposizione (48), in considerazione del fatto che la radiazione UV-C di per sé non può essere percepita dall’essere umano in quanto non dà alcuna sensazione termica e non è visibile (49,50).
    Infatti, come documentato in letteratura, la radiazione UV-C nell’intervallo 180 nm 280 nm è in grado di produrre gravi danni ad occhi e cute. Inoltre la radiazione UV-C è un cancerogeno certo per l’uomo per tumori oculari e cutanei (Gruppo 1 A IARC) (48).
    In relazione alla sicurezza dei lavoratori, l’impiego di tali sistemi è disciplinato dal DL.vo 81/2008 Titolo VIII Capo V che prescrive l’obbligo di valutazione del rischio per le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali e fissa specifici valori limite di esposizione per la prevenzione degli effetti avversi su occhi e cute derivanti da esposizione ad UV, espressamente indicati nel testo di legge e riportati in Tabella 3, recependo la Direttiva Europea 2006/25/UE Radiazioni Ottiche Artificiali.

    I valori limite fissati dalla vigente normativa in relazione all’impiego di lampade germicida con emissione UV-C 180-250 nm sono stati recentemente confermati dallo SCHEER (Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori) in relazione all’evidenza che l’esposizione accidentale agli UV-C generati da lampade germicide in tale intervallo di lunghezze d’onda è in grado causare gravi danni eritemali, ustioni e gravi forme di fotocheratiti e fotocongiuntiviti a soggetti inconsapevolmente espositi anche per brevi periodi (SCHEER – Health effects of UVC lamps 2017) (51).
    Pertanto, per prevenire danni da esposizioni accidentali delle persone, è indispensabile che la lampada sia accesa solo se è esclusa la presenza di persone nell’area di irraggiamento.
    L’entità del rischio va considerata in relazione alla distanza di osservazione e alla intensità di emissione della sorgente. Un documento pubblicato sul Portale Agenti Fisici (PAF) (52) presenta le procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, in ambito sanitario, di laboratorio e di ricerca, focalizzandosi sull’emissione di radiazione UV da lampade germicide.
    Il Capo V del Titolo VIII del DL.vo 81/2008, è finalizzato a prevenire i rischi per la salute e sicurezza che possono derivare dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali o al loro impiego negli ambienti di lavoro con particolare riferimento agli effetti nocivi a carico di occhi e cute. Negli ospedali e nei laboratori di analisi dove vengono sistematicamente utilizzate questo tipo di sorgenti, per prevenire danni da esposizioni inconsapevoli delle persone, il personale addetto deve essere adeguatamente formato, gli ambienti dove sono attive lampade germicida devono essere segnalati con opportune avvertenze di pericolo; tutte le entrate devono essere collegate a sistemi automatici che in caso di apertura involontaria, spengono le sorgenti al fine di evitare qualsiasi esposizione accidentale, anche momentanea, alla radiazione UV-C.
    Studi recenti, presenti in letteratura, hanno evidenziato che le lunghezze d’onda della regione del lontano UV-C (comprese tra 200 nm e 222 nm) sono in grado di inattivare efficacemente patogeni batterici e virali senza provocare, al contempo, citotossicità o mutagenicità alle cellule umane (53). L’assenza di danno per le cellule umane si basa sul principio biofisico secondo cui la luce del lontano UV-C ha un basso coefficiente di penetrazione. Pertanto, è in grado di penetrare e inattivare batteri e virus, che hanno una dimensione pari o inferiore a 1 μm, ma non (o solo parzialmente) cellule di mammifero (circa 10 – 25 μm di diametro) o i tessuti con strato corneo. Un recentissimo studio condotto dal centro di ricerca “Columbia University Center for Radiological Research” (CCR) pone nuovamente l’accento sull’efficacia dell’irraggiamento tramite UV-C. Il CCR sta lavorando su un progetto dal titolo “Limiting the spread of novel coronavirus (and other viruses, too) using the power of light” (54) che utilizza una tecnologia con irraggiamento con luce a lunghezza d’onda di circa 220 nm per valutare la possibilità di uccidere i virus prima che possano essere inalati. Lo studio citato indica come “sicura per la salute umana” tale applicazione mentre, come indicato, tutto l’UV-C è in grado di danneggiare le cellule umane e produrre fotocheratiti/fotocongiuntiviti, danno eritemale, ecc.
    In uno altro studio (55) è emerso che la lampada ad eccimeri filtrata Kr-Cl con luce a 222 nm è in grado di uccidere in vitro cellule di Staphylococcus aureus meticillino-resistente, una delle principali cause di infezioni comunitarie e nosocomiali, in modo quasi altrettanto efficiente di una lampada UV germicida convenzionale a 254 nm con la differenza che quest’ultima è quasi altrettanto efficace nel causare danno alle cellule umane. È stato inoltre dimostrato (55) che basse dosi di radiazioni UV-C sono efficaci contro i virus trasportati dagli aerosol.
    Alla luce dei risultati riportati, pur essendo necessarie ulteriori evidenze sull’efficacia valutata “su campo”, la metodologia basata sulle radiazioni del lontano UV-C potrebbe diventare uno standard per la disinfezione degli ambienti ospedalieri al fine di ridurre i tassi di infezione, in particolare quelli dovuti ad agenti patogeni e ai virus.
    L’impiego delle radiazioni del lontano UV-C non richiederebbe l’utilizzo di DPI per pazienti o personale medico. In particolare, potrebbe essere indicato per la disinfezione di superfici e di qualsiasi ambiente con un’alta probabilità di trasmissione di agenti patogeni per via aere, mettendo in atto le opportune misure di sicurezza precedentemente indicate.
    In relazione all’efficacia dell’azione germicida ed alla capacità di sterilizzare l’ambiente o le superfici, è indispensabile tenere presente che la presenza di polvere e sporcizia sia sulla lampada che nell’ambiente o sulla superficie riduce drasticamente l’azione germicida.
    Pertanto la lampada germicida dovrebbe essere accesa solo dopo una accurata pulizia dei locali in assenza di persone, ed essere regolarmente pulita secondo le modalità indicate dal costruttore.
    In genere l’emissione UV delle lampade e di conseguenza l’efficacia germicida decresce con il tempo di impiego della lampada, che andrà tenuto rigorosamente sotto controllo, seguendo e istruzioni fornite dal costruttore.
    La manutenzione di tali apparati è estremamente importante ai fini dell’efficacia e della sicurezza. In caso di rottura della lampada germicida a mercurio è necessario ventilare l’ambiente ed evitare qualsiasi contaminazione per contatto ed inalazione del vapore del mercurio contenuto nella lampada, che è altamente tossico. Dovrà essere predisposta una procedura di rimozione in sicurezza dei frammenti della lampada, secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni fornito dal costruttore.
    Infine, è importante tenere presente che la lampada dismessa o rotta va trattata come rifiuto speciale a causa della presenza di mercurio che è altamente tossico per l’uomo e per l’ambiente. Andranno adottate le procedure di smaltimento indicate dal costruttore.

    TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE MEDIANTE PEROSSIDO DI IDROGENO

    Ambito normativo specifico
    Il perossido d’idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti PT1, PT2, PT2, PT4 e PT5. Alla luce dei dati disponibili nel CAR – Competent Authority Report (Relazione dell’autorità competente) – presso ECHA risulta che il principio attivo è efficace contro numerosi microorganismi (batteri, lieviti, funghi e virus). Specificamente, per quanto riguarda i virus, il perossido d’idrogeno è risultato efficace contro poliovirus e adenovirus. In questo caso, viene considerata la sola applicazione mediante vaporizzazione/aerosolizzazione del principio attivo.
    Valutazione tecnico-scientifica
    Il meccanismo d’azione del perossido d’idrogeno è legato alle sue proprietà ossidanti e alla denaturazione dei componenti essenziali di microrganismi quali membrane lipidiche, proteine ed acidi nucleici. L’attività antimicrobica scaturisce infatti dalla formazione di potenti ossidanti, quali i radicali idrossilici e i “singlet” dell’ossigeno. Tali specie reattive causano danni irreversibili ai componenti cellulari e al DNA.
    A seconda del metodo di applicazione, può avere molteplici utilizzi. Esiste un tipico processo di decontaminazione basato su perossido d’idrogeno sotto forma di gas plasma con il quale un tasso prestabilito di perossido di idrogeno viene vaporizzato e iniettato in una camera di decontaminazione. L’obiettivo è quello di favorire il più rapidamente possibile la formazione di un film sottile di perossido di idrogeno sulle superfici esposte. Una volta erogata la quantità necessaria di perossido di idrogeno, si passa alla fase di aerazione dove il vapore di perossido di idrogeno viene convertito cataliticamente in ossigeno e acqua. Tale applicazione è soprattutto utilizzata per sterilizzare componenti elettroniche e dispositivi medici (DM) riutilizzabili termolabili ma è un processo spazialmente limitato, in quanto deve essere effettuato in autoclave.
    Per la disinfezione delle superfici/ambienti il perossido d’idrogeno può essere applicato mediante aerosol o vapore. La diffusione mediante aerosol, con apparecchiature in grado di produrre particelle nell’ordine di 0,3-0,5 μm, ne consente una diffusione uniforme nell’ambiente. Responsabili dell’azione biocida del prodotto sono i radicali ossidrilici OH-, altamente ossidanti. L’applicazione di perossido d’idrogeno vaporizzato si è dimostrata efficace oltre che su un gran numero di microorganismi anche per il trattamento di ambienti ospedalieri che avevano ospitato pazienti affetti da virus Lassa ed Ebola (56,57).
    Il perossido d’idrogeno si decompone rapidamente in acqua e ossigeno nei diversi distretti ambientali, quali acque di superficie, terreno e aria. Inoltre si decompone già nei liquami prima di raggiungere il sistema fognario, con un basso impatto ambientale.
    In merito alla pericolosità, il perossido di idrogeno è classificato in modo armonizzato secondo il CLP31 come: liquido comburente di categoria 1 [Ox. Liq. 1 – “può provocare un incendio o un’esplosione (forte ossidante)]”; corrosivo per la pelle di categoria 1 (Skin. Corr. 1A – “provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari”) e nocivo per ingestione e per inalazione di categoria 4 (Acute Tox. 4 – “nocivo se ingerito” e “nocivo se inalato”).
    Considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l’utilizzo di perossido d’idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali. Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (DL.vo 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l’accesso ai locali e i tempi di decadimento.

    FONTE: ISS – Rappporto ISS COVID-19 n. 25_2020

Per prevenzione e contenimento del Covid-19, la mascherina va indossata sempre o soltanto quando non sia possibile il distanziamento tra i lavoratori?2021-02-25T12:06:14+01:00

Le mascherine, sempre per ridurre al minimo il rischio di contagio, sono consigliate in tutti gli spazi comuni e obbligatorie solo dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i lavoratori.
(SGI 24/04/2020)

Per prevenzione e contenimento del Covid-19, ha senso far sanificare i locali delle aziende ormai chiusi da oltre 45 giorni vista la relativa sopravvivenza del virus in max 72 ore nel caso della plastica?2021-02-25T12:05:05+01:00

Se l’azienda è rimasta chiusa per 45 giorni, il virus covid-19 non ha avuto modo di sopravvivere e se non vi sono stati casi positivi covid-19 la sanificazione preventiva non è necessaria.
Riportiamo di seguito il passaggio del protocollo nazionale (14 marzo) e documento tecnico per le misure di contenimento del contagio INAIL del 20/04:
“sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.”
La sanificazione diventa fondamentale e integrativa alle pulizie ordinarie, quotidiane, durante l’operatività dell’azienda, purtroppo il termine periodica lascia spazio all’interpretazione ma consigliamo di effettuarla una volta al mese per ridurre al minimo le possibilità di contagio.
(SGI 24/04/2020)

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