Lo scorso 31 luglio è entrata in vigore la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, che converte, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che introduce importanti novità per il D. Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale).

La nuova normativa è intervenuta riformulando il comma 5 dell’art. 188 del D.lgs. 152/2006 eliminando la previsione dell’attestazione di avvenuto smaltimento e riconducendo espressamente la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti (anche per i conferimenti finalizzati alle attività preliminari di cui sopra) ai principi generali.

Con questa modifica normativa, l’impianto intermedio che riceve i rifiuti non è più obbligato a trasmettere l’attestato di avvenuto smaltimento al produttore: non si tratta comunque di una cancellazione bensì di un rinvio, infatti è previsto che il decreto ministeriale attuativo del Registro Elettronico Nazionale dovrà definire, tra l’altro, le “modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario” (c.4 dell’art. 188-bis del D.lgs. 152/2006).

La riforma introdotta con la Legge 108/2021 ha quindi riportato la disciplina a quanto valido prima del D.lgs. 116/2020: la responsabilità del produttore di rifiuti è esclusa per tutta la durata della loro gestione ed è in capo al soggetto che li riceve per svolgere operazioni di recupero o smaltimento, anche preliminari, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4a copia del FIR entro i 3 mesi dal conferimento al trasportatore oppure  comunicato alle autorità competenti la mancata ricezione, alla scadenza dei 3 mesi (6 per i conferimenti transfrontalieri).

(fonte ecocamere)

AITAL 16/09/2021