Il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato sulla G.U. n. 5 del 07/01/2022, ha introdotto l’OBBLIGO VACCINALE, a partire dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, per tutti i cittadini con almeno 50 anni di età (l’obbligo si applica anche ai cittadini che compiono 50 anni entro il 15 giugno 2022).
L’inosservanza dell’obbligo vaccinale, che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 €, si configura per i:
- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (durata pari a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022).
A partire dal 15 febbraio 2022, i soggetti interessati dal nuovo obbligo vaccinale devono “POSSEDERE ED ESIBIRE SU RICHIESTA” la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto “GREEN PASS”) RAFFORZATA, ovvero ottenuta a seguito di vaccinazione o guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro in cui effettuano la loro prestazione. Per i lavoratori con meno di 50 anni, rimane in vigore l’obbligo di “GREEN PASS BASE”, quello ottenuto anche con tampone, per accedere ai luoghi di lavoro.
AITAL, 10/01/2022