A partire dal 1° maggio 2022 decade l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 base (green pass base) per l’accesso ai luoghi di lavoro, l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale, l’accesso a servizi di ristorazione, al banco o al tavolo al chiuso, corsi di formazione pubblici e privati, partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi all’aperto, ai mezzi di trasporto e l’obbligo di green pass rafforzato per convegni e congressi. I datori di lavoro non potranno quindi continuare a richiedere – né ai propri lavoratori, né a esterni che accedono ai locali aziendali – la certificazione verde.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza il 28 aprile ha firmato l’Ordinanza “Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con cui si prorogano al 31 maggio le disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri.

Una seconda Ordinanza, nella stessa data, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” ribadisce l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 solo per:
• l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto pubblici;
• gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

La stessa Ordinanza specifica altresì l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai soli lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Precisa inoltre che è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

La Nota di Aggiornamento del 30 aprile 2022 di Confindustria, visto l’andamento dell’epidemia, la particolare diffusività della variante Omicron, il venir meno delle verifiche all’ingresso del green pass, la perdurante responsabilizzazione del datore di lavoro in caso di infezione da COVID-19 e il riferimento dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 al rispetto del Protocollo di sicurezza anticontagio, ribadisce l’opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Ciò, infatti, consente ai datori di lavoro di continuare ad esigere dai propri lavoratori e da tutti coloro che accedono ai locali aziendali l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in attesa di eventuali diverse disposizioni che saranno concordate nell’incontro del prossimo 4 maggio tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le parti sociali relativo al suddetto Protocollo condiviso.

AITAL, 02/05/2022