E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 21 novembre la Legge 19 novembre 2021, n. 165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00182) (GU Serie Generale n.277 del 20-11-2021) che ha confermato l’impianto del sistema introdotto dal DL n. 127 apportando modifiche puntuali volte a semplificarne e chiarirne l’operatività.
A tal proposito Confindustria il 22 novembre ha pubblicato la Nota di aggiornamento “Green pass e accesso ai luoghi di lavoro – Le novità previste dalla legge n. 165/2021 di conversione del DL n. 127/2021” che analizza e commenta le disposizioni della suddetta legge.
Nella nota si chiarisce che la legge di conversione del DL n. 127 ha introdotto la possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio green pass e il datore di lavoro è legittimato a riceverla e a conservarla, nonché ad accedere e a utilizzare la relativa data di scadenza, al fine di esonerare, per tutta la durata, il lavoratore intestatario dai controlli continuativi/periodici. Il datore di lavoro continua a essere legittimato a richiedere ai lavoratori di comunicare preventivamente il mancato possesso di un certificato valido.
Inoltre, per i datori di lavoro delle aziende private che abbiano meno di quindici dipendenti e per i quali è prevista la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, le nuove modifiche stabiliscono che:
- i dieci giorni, entro cui poter sostituire il lavoratore sospeso in quanto privo del green pass, debbano intendersi esclusivamente come giorni lavorativi;
- la sostituzione non sia rinnovabile una sola volta ma più volte sempre entro il limite attuale imposto per la fine dello stato di emergenza ossia il 31 dicembre 2021.
AITAL 23/11/2021