Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, detto Decreto Super Green Pass, è in vigore dal 22/09/2021 e prevede che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione verde Covid-19 (o green pass) sarà obbligatoria nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Dal 15 ottobre:

  • tutti i lavoratori per accedere in azienda dovranno possedere ed esibire su richiesta il green pass;
  • l’obbligo non riguarda solo i lavoratori dipendenti ma anche collaboratori e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;
  • non è previsto l’obbligo di green pass per i clienti tranne i casi in cui è già previsto (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021);
  • i datori di lavoro devono verificare il rispetto delle prescrizioni o nominare formalmente un loro delegato; da definire entro il 15 ottobre le modalità operative;
  • i lavoratori che comunicano di non avere il green pass o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti, senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e non è previsto il licenziamento;

L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra indicati (possesso certificazione) è punito con la sanzione di importo massimo sino a € 1.500,00. Analoga sanzione in capo al datore di lavoro che non provvede a definire misure organizzative adeguate al controllo del Green Pass.

Sono esonerati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

AITAL 22/09/2021