Già dal primo luglio sono entrati in vigore i certificati Covid-19 europei, anche chiamati Green pass, che permettono di spostarsi all’interno dell’Unione Europea senza l’obbligo di sottoporsi a un periodo di quarantena o a tamponi prima dell’ingresso nel paese di destinazione. Il certificato digitale Covid-19 è rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali dei 27 paesi membri dell’Ue e attesta la vaccinazione, la guarigione dal Covid, oppure la negatività dopo un tampone molecolare o antigenico.

Il governo italiano, oltre a prorogare lo stato d’emergenza nazionale al 31 dicembre 2021,  ha stabilito che dal 6 agosto sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti, anche in zona bianca:

  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • sagre e fiere, convegni e congressi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • concorsi pubblici.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata.

QUI il testo completo del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105.

AITAL 30/07/2021