Sono stati recentemente emanati tre Decreti Ministeriali in materia di sicurezza antincendio, attuativi dell’art. 46 del c.d. “Testo unico sicurezza”, D.Lgs 81/2008. Una volta in vigore, i tre decreti sostituiranno definitivamente il DM 10/03/1998, tuttora vigente.
Si tratta in particolare di:

Il cosiddetto “decreto CONTROLLI” stabilisce nuove modalità di qualifica dei manutentori degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio, introducendo la figura del “tecnico manutentore qualificato” ed il percorso formativo necessario alla abilitazione ed al mantenimento di tale qualifica.
Sarà pertanto necessario, nella fase di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle aziende esterne, a cui si intendono affidare i servizi di manutenzione su impianti e attrezzature antincendio, accertarsi del possesso dei nuovi requisiti di qualifica.
È inoltre previsto, come già avviene oggi per i soli estintori portatili, che le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio vengano sorvegliati con regolarità da lavoratori adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo. Il decreto prevede un elenco non esaustivo di tali presidi da sorvegliare, che comprende, oltre ai vari sistemi di spegnimento incendi, anche le porte resistenti al fuoco, gli impianti di rilevazione ed allarme incendi, gli allarmi vocali di emergenza (EVAC), gli evacuatori di fumo e calore, ecc. Dovrà essere fornita evidenza documentata di tali controlli.

Il cosiddetto “decreto GSA (Gestione Sicurezza Antincendio)” ridefinisce, con alcune modifiche, i contenuti minimi del piano di emergenza, estendendone inoltre l’obbligo di redazione per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla possibile presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati; resta invariato l’obbligo per attività con almeno 10 lavoratori e/o soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.
Le novità principali sui contenuti sono legate principalmente a: obbligo di inclusione planimetrie di emergenza; attenzione particolare a persone con esigenze speciali in caso di incendio (es.: ridotte capacità sensoriali e/o motorie).
Per le attività non soggette ad obbligo di piano di emergenza, è comunque necessario adottare misure organizzative, ad esempio sotto forma di planimetrie ed indicazioni schematiche di comportamento in caso di emergenza.
Il medesimo decreto aggiorna inoltre i contenuti della informazione e della formazione sul rischio di incendio dovuta a tutti i lavoratori, nonché i contenuti della formazione aggiuntiva da erogare agli addetti della squadra di emergenza, ridefiniti “addetti ai servizi antincendio” (ASA).
Sono infine introdotti requisiti per i docenti dei corsi antincendio, differenziati per parte teorica e parte pratica.

Il “decreto MINI-CODICE” infine definisce le modalità per condurre la valutazione del rischio incendio, che è parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendale e deve essere coerente con la valutazione del rischio esplosione.
Nell’Allegato I al decreto, sono specificate le misure antincendio da adottare in fase di progettazione, realizzazione ed esercizio, per i luoghi di lavoro definiti a basso rischio di incendio, ovvero quelli che rispettano tutte le seguenti condizioni: non soggetti a controlli dei VV.F, senza regola tecnica verticale, con affollamento < 100 persone, superficie lorda < 1000 mq, piani con quote comprese tra -5 e 24 metri, basso carico di incendio, senza sostanze pericolose in quantità significative, senza lavorazioni pericolose per incendio (es.: lavori a caldo, saldatura, ecc.).
Per le restanti attività la valutazione deve essere condotta in conformità alle regole tecniche verticali pertinenti (se esistenti), oppure al codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.).

AITAL, 14/12/2021